Silenzio-assenso inapplicabile alla sanatoria paesaggistica ex art. 167 (TAR Abruzzo n. 519 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio-assenso previsto dall’art. 36-bis, comma 4, d.P.R. n. 380/2001, introdotto dal d.l. n. 69/2024, convertito dalla legge n. 105/2024, non opera nel procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica disciplinato dall’art. 167 d.Lgs. n. 42/2004, nel quale il parere della Soprintendenza resta vincolante e non è sostituibile da un meccanismo di silenzio significativo. Le due fattispecie procedimentali seguono iter distinti e non sono assimilabili: l’accertamento di conformità presuppone un’istanza dedicata e una relazione istruttoria dell’ente comunale, sub-delegato in materia paesaggistica. La disciplina del c.d. Salva Casa non ha introdotto deroghe alla tutela del paesaggio e non si applica in via retroattiva alle istanze presentate prima della sua entrata in vigore, in difetto di espressa disposizione transitoria.
Il Fatto
Il condominio ricorrente chiede l’accertamento del silenzio-inadempimento serbato dal Comune intimato sull’istanza di rilascio di permesso di costruire in sanatoria, relativa a un edificio dichiarato inagibile in conseguenza degli eventi sismici del 2016-2017. L’istanza era finalizzata alla domanda di concessione del contributo sisma, depositata su piattaforma regionale.
Il ricorrente invoca la formazione del silenzio-assenso della Soprintendenza ai sensi dell’art. 36-bis, comma 4, d.P.R. n. 380/2001 e chiede al Tribunale di accertare non solo il dovere di provvedere, ma anche l’obbligo di rilasciare l’attestazione dell’intervenuta formazione del titolo abilitativo. Si costituiscono il Comune e la Soprintendenza, resistendo. Nelle more, il condominio propone motivi aggiunti in relazione all’eccepita assenza del nulla-osta dell’Ente Parco.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva anzitutto che il Comune non è rimasto inerte. All’indomani del deposito delle richieste, l’ente ha domandato alla Soprintendenza il parere vincolante di competenza, sollecitandone più volte l’esito, ha formalizzato la sospensione del procedimento in attesa del parere e ha poi comunque provveduto sul merito, escludendo la sussistenza dei requisiti per la sanatoria.
Le note comunali richiamate dal Collegio qualificano gli abusi come non conformi alla disciplina paesaggistica, per gli aumenti di volumetria riscontrati, e affermano l’inapplicabilità del silenzio-assenso al procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica, con conseguente obbligo di rimessione in pristino. Da tali determinazioni emerge un’istruttoria effettiva, con valutazione negativa dell’istanza.
La Corte affronta poi il profilo centrale. Le amministrazioni coinvolte vedono avviati due procedimenti paralleli e distinti: l’uno volto all’accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 d.Lgs. n. 42/2004, l’altro finalizzato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del medesimo decreto, nell’ambito della Conferenza regionale permanente sulla ricostruzione. L’istanza presentata dal condominio nel 2022 faceva espresso riferimento all’art. 167, cosicché non si controverte di un procedimento ex art. 36-bis.
La disciplina richiamata dal ricorrente presuppone un’istanza dedicata e una relazione istruttoria dell’ente comunale, sub-delegato in materia paesaggistica, contenente l’indicazione dei titoli acquisiti; nel caso concreto la comunicazione è stata invece inoltrata dal tecnico del condominio direttamente alla Soprintendenza. Il tentativo di assimilare le due fattispecie è quindi respinto, mancando il presupposto procedurale.
Il Collegio richiama infine la Cass. pen. Sez. 3 n. 17292 del 03.04.2025, che esclude l’applicabilità retroattiva dell’art. 36-bis in difetto di disposizione transitoria, in coerenza con il principio generale dell’art. 11 disp. prel. cod. civ. e con gli arresti del Consiglio di Stato e della Corte costituzionale ivi citati. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.