Motivazione contraddittoria sul licenziamento per recidiva e prova testimoniale non ammessa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20835 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da anomalia motivazionale censurabile in sede di legittimità, per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, la sentenza d’appello che dapprima riconosca che il giudice di primo grado avrebbe dovuto ammettere la prova richiesta dalla società, e subito dopo ritenga la stessa prova non necessaria perché gli addebiti precedenti risultano già provati. Il giudice di merito che ometta di pronunciarsi sulla prova testimoniale richiesta dal lavoratore incorre in omessa motivazione, quando le circostanze dedotte siano potenzialmente decisive: nella fattispecie disciplinata dall’art. 225 CCNL, la caducazione anche di uno solo dei pregressi addebiti può far venir meno l’ipotesi di licenziamento fondata sulla recidiva qualificata. Il lavoratore che abbia già ottenuto la tutela reintegratoria in primo grado è privo d’interesse a impugnare il capo che aveva ritenuto provati i fatti oggetto della contestazione disciplinare.
Il Fatto
La società datrice di lavoro intimava il licenziamento disciplinare per giusta causa al lavoratore, fondandolo su una contestazione che richiamava a titolo di recidiva tre precedenti addebiti, sanzionati con sospensione nel corso del 2017. Il lavoratore impugnava il recesso davanti al giudice del lavoro.
Nella fase sommaria del procedimento ex legge n. 92/2012 il Tribunale dichiarava l’illegittimità del licenziamento e condannava la società alla reintegrazione e al pagamento di un’indennità risarcitoria. In sede di opposizione la stessa pronuncia veniva confermata. La Corte d’appello, in accoglimento del reclamo della società, riformava la decisione e rigettava il ricorso originario del lavoratore. Quest’ultimo ricorre per cassazione con tre motivi, lamentando il difetto di motivazione e la mancata ammissione delle prove articolate.
La Motivazione della Corte
I tre motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono fondati nei termini illustrati. La Corte rileva anzitutto le anomalie motivazionali denunciate: la sentenza d’appello, da un lato, afferma che i fatti richiamati a titolo di recidiva erano specifici e che i giudici di primo grado avrebbero potuto ammettere la prova chiesta dalla società, vedendosi così leso il diritto di difesa; dall’altro, subito dopo, scrive che tale prova non è necessaria perché sussistono evidenti ragioni per ritenere provati gli addebiti precedenti.
Tale contraddittorietà è aggravata dall’affermazione secondo cui il lavoratore non si sarebbe mai difeso né avrebbe impugnato le sanzioni. La Corte osserva che detta affermazione contrasta con la stessa narrativa della sentenza impugnata, dalla quale risulta che il lavoratore, con il ricorso introduttivo, aveva chiesto di dichiarare l’illegittimità e l’annullamento delle sanzioni disciplinari conservative e di accertare l’inesistenza della recidiva.
Quanto al capo sulla quarta contestazione, la Corte rileva che la sentenza è contraddetta dalle stesse premesse: poiché i giudici del primo grado avevano dichiarato l’illegittimità del licenziamento e riconosciuto la tutela reintegratoria, il lavoratore era privo d’interesse a reclamare la parte in cui erano stati reputati provati i fatti della contestazione, non costituendo essa capo autonomo della decisione, a differenza dell’esclusione della natura ritorsiva del recesso.
Sul terzo motivo, la Corte richiama il principio per cui il vizio di motivazione sulla mancata ammissione della prova è denunciabile solo se investe un punto decisivo, essendo necessario che la prova non ammessa fosse idonea a invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, le altre risultanze istruttorie, secondo Cass. n. 16271/2022. Il ricorrente deve inoltre indicare specificamente le circostanze oggetto della prova, per il principio di autosufficienza del ricorso, non potendosi sopperire alle lacune con indagini integrative, come affermato da Sez. un. n. 28336/2011.
Nel caso concreto il lavoratore ha trascritto i capitoli di prova e indicato i testi nella comparsa di costituzione in opposizione, ribadendo la richiesta in sede di reclamo, senza che la Corte d’appello si sia pronunciata. La potenziale decisività delle circostanze è evidente: nella fattispecie dell’art. 225 CCNL, la caducazione anche di uno solo dei pregressi addebiti poteva far venir meno l’ipotesi di licenziamento. La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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