Collaboratore coordinato senza progetto convertito in lavoro subordinato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23190 del 13.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti oggetto di contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi. Il vizio di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice alteri gli elementi obiettivi dell’azione o attribuisca un bene diverso da quello conteso, non quando applichi d’ufficio la norma imperativa alla fattispecie allegata e accertata. Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto è convertito ope legis in rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003. Resta priva di rilievo, a tal fine, l’appurata natura autonoma dei rapporti in esito all’istruttoria.

Il Fatto

Un professionista aveva lavorato presso una società aeroportuale in forza di una scrittura privata di “conferimento incarico professionale”, con funzioni di Direttore Generale e di Responsabile Unico del Procedimento. Dopo la recesso in tronco del 5 aprile 2012, aveva chiesto al giudice del lavoro la condanna della società al pagamento delle differenze retributive, dell’indennità di mancato preavviso e del TFR, sul presupposto di un rapporto di lavoro subordinato con qualifica dirigenziale, oltre al risarcimento del danno da demansionamento.

Il Tribunale rigettava le domande. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 998/2020, in parziale riforma, dichiarava l’esistenza di un rapporto subordinato con qualifica di dirigente dal febbraio 2005 al 5 aprile 2012 e condannava la società al pagamento di euro 257.301,68. Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione con tredici motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto i motivi quarto e quinto, per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica. Nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo per mancata determinazione dell’oggetto o esposizione dei fatti non è ravvisabile quando gli elementi siano individuabili dall’esame complessivo dell’atto e dai riferimenti documentali (Cass. n. 7199/2018). La mancata indicazione del CCNL applicabile non incide sull’oggetto della domanda (Cass. n. 4889/2002).

Sui primi tre motivi, la Corte ribadisce che il vizio di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice, alterando gli elementi obiettivi dell’azione, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto o attribuisca un bene diverso da quello conteso (Cass. n. 18868/2015; Cass. n. 9002/2018; Cass. n. 644/2025). L’iura novit curia consente al giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti dedotti, restando preclusa solo la decisione basata su diversi elementi materiali costitutivi della pretesa (Cass. n. 12943/2012).

Il sesto motivo è inammissibile: la qualificazione del rapporto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Quando le prestazioni, per natura intellettuale, mal si adattano alla direzione del datore, la subordinazione va accertata con elementi sussidiari, privilegiando i dati fattuali del concreto svolgimento del rapporto (Cass. n. 5886/2012).

Il settimo e l’ottavo motivo sono in parte inammissibili e in parte infondati. L’art. 69 d.lgs. n. 276/2003 contempla due ipotesi distinte: il comma 1 sanziona la co.co.co. instaurata senza specifico progetto con conversione ope legis, restando irrilevante la natura autonoma accertata; il comma 2 disciplina la trasformazione in subordinato per il comportamento successivo (Cass. n. 27543/2020).

Il nono motivo è infondato: le dichiarazioni rese dall’imputato in sede penale non integrano confessione giudiziale nel processo civile, che richiede l’interrogatorio formale ex art. 228 cod. proc. civ. (Cass. n. 20255/2019). Il decimo motivo è infondato, essendo il rapporto sorto prima dell’entrata in vigore dell’art. 18 d.l. n. 112/2008 (Cass. n. 20782/2019). L’undicesimo, il dodicesimo e il tredicesimo motivo sono inammissibili, involgendo accertamenti di fatto insindacabili. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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