Decadenza dalla nomina per mancata presa di servizio: non rileva la durata dell’impedimento se questo è grave ed obiettivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14604 del 17.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giustificato motivo di cui all’art. 436, comma 4, d.lgs. n. 297/1994, che esclude la decadenza dalla nomina per mancata presa di servizio nel termine, deve riguardare le ragioni dell’impedimento, non la sua durata. L’Amministrazione è tenuta a valutare la natura dell’impedimento, che deve essere grave ed obiettivo, e, ove sussistente, a indicare una nuova data per la presa di servizio, senza che rilevi la mancata comunicazione della possibile cessazione dell’impedimento da parte del dipendente. L’assenza di tale valutazione determina la violazione della norma e la cassazione della sentenza impugnata.
Il Fatto
La Corte d’appello di Genova ha rigettato l’appello proposto da un docente contro la decisione del Tribunale che aveva respinto la domanda di declaratoria di illegittimità del decreto ministeriale di decadenza dalla nomina a docente di ruolo della scuola primaria, disposta per mancata presa di servizio nel termine assegnato. L’interessato aveva dedotto, a giustificazione dell’impedimento, l’applicazione nei suoi confronti di una ordinanza di custodia cautelare in carcere, comunicata tempestivamente all’Amministrazione scolastica dal proprio difensore. La Corte territoriale ha ritenuto che l’impedimento non costituisse giustificato motivo, non avendo l’interessato indicato la possibile data di cessazione dello stesso.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, accogliendo il primo motivo di ricorso, ha censurato l’interpretazione della Corte territoriale, affermando che il giustificato motivo di cui al comma 4 dell’art. 436 d.lgs. n. 297/1994 deve essere valutato con riguardo alla natura dell’impedimento e non alla sua durata, certa o presumibile. La disposizione correla il giustificato motivo alla mancata presa di servizio nel termine assegnato, non al periodo per il quale il motivo è destinato a protrarsi.
La Suprema Corte ha richiamato il proprio precedente di Cass. n. 6743/2022, secondo cui il potere dell’Amministrazione di valutare la sussistenza del giustificato motivo non riconosce un diritto incondizionato al differimento, essendo il termine imposto a tutela di interessi pubblici. Tali interessi possono divenire recessivi solo in presenza di ragioni gravi ed obiettive che impediscano la condotta doverosa, mentre non rileva il motivo personale che renda il differimento solo più conveniente.
La Corte ha inoltre valorizzato la giurisprudenza amministrativa citata nel precedente di legittimità, in particolare Cons. Stato n. 4513/2019 e Cons. Stato n. 3870/2015, evidenziando che, una volta accertata la mancata presa di servizio e valutate le ragioni comunicate, residua in capo all’Amministrazione il compito di indicare il termine entro cui il dipendente debba presentarsi, non essendo richiesta alcuna attività istruttoria ulteriore.
La decisione impugnata aveva invece escluso la giustificatezza del motivo sulla base dell’assenza di comunicazione della data di cessazione dell’impedimento, senza soffermarsi sulla sua serietà e gravità. L’impedimento dedotto non dipendeva da una causa ascrivibile alla volontà dell’interessato né da una scelta di convenienza personale, ma da una misura cautelare che ne aveva determinato lo stato di carcerazione. L’assenza di una valutazione delle giustificazioni fornite ha comportato la cassazione con rinvio alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, per il riesame della sussistenza del giustificato motivo secondo i principi indicati.
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Nota della Redazione
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