Differimento dei termini contributivi e prescrizione per la gestione separata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20219 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata Inps decorre dalla scadenza del termine di pagamento, da individuarsi tenendo conto anche del differimento disposto dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che si succedono nel tempo. Il D.P.C.M. che proroga i termini per gli adempimenti dei contribuenti ha natura regolamentare e concorre ad attuare e integrare le previsioni del d.lgs. n. 241/1997, assumendo rilievo ai fini dell’art. 2935 cod. civ.. Il beneficio del differimento spetta a tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati studi di settore, rilevando esclusivamente il dato oggettivo dello svolgimento di tale attività, non la condizione soggettiva di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall’adesione ai relativi risultati.

Il Fatto

La controversia riguardava la pretesa dell’Inps di riscuotere i contributi previdenziali dovuti alla gestione separata per l’anno 2009 da una professionista, in parte mediante avviso di addebito e in parte mediante avviso bonario inviato il 30/06/2015. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione proposta esclusivamente avverso l’avviso di addebito, dichiarando prescritto il relativo credito.

La Corte d’appello di Napoli, adita dalla contribuente, aveva esteso la declaratoria di prescrizione anche ai crediti oggetto dell’avviso bonario, ritenendo non applicabile il differimento dei termini di pagamento previsto dal D.P.C.M. del 10/06/2010, in quanto l’istituto previdenziale solo in sede di gravame aveva dedotto che la professionista rientrava tra i soggetti interessati agli studi di settore. Avverso tale decisione l’Inps ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato la formazione del giudicato interno sulla questione della prescrizione dei contributi pretesi mediante avviso di addebito, non essendo la relativa statuizione stata impugnata da alcuna delle parti. Il perimetro della censura è stato pertanto limitato ai contributi per l’anno 2009 pretesi tramite l’avviso bonario del 30/06/2015.

Nel merito, la Corte ha dato continuità al proprio costante orientamento secondo cui, ai fini della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 cod. civ., assume rilievo la scadenza del termine di pagamento, considerando anche il differimento disposto dai D.P.C.M. che si succedono nel tempo. L’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241/1997 devolve infatti al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la possibilità di modificare i termini degli adempimenti, avuto riguardo alle esigenze generali dei contribuenti e dell’amministrazione. Il D.P.C.M. applicabile, avendo natura regolamentare e rango di fonte normativa, concorre ad attuare e integrare le previsioni del decreto legislativo citato.

Quanto all’ambito di applicazione del differimento, la Corte ha richiamato il principio per cui ne beneficiano tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali siano stati elaborati studi di settore, e non soltanto coloro che risultino fiscalmente assoggettati in base alle risultanze di tali studi per non aver scelto un diverso regime impositivo. Rileva, infatti, esclusivamente il dato oggettivo dello svolgimento dell’attività economica riconducibile tra quelle considerate, non già la condizione soggettiva del singolo professionista (ex multis, Cass. n. 32685 del 2022, Cass. n. 32682 del 2022, Cass. n. 9485/2025).

La corte territoriale è pertanto incorsa nella violazione di legge denunciata dall’istituto, avendo subordinato l’applicazione del differimento alla deduzione, solo in sede di gravame, dell’effettiva sottoposizione della contribuente al regime degli studi di settore. L’atto interruttivo compiuto dall’Inps il 30/06/2015 risultava invece tempestivo, essendo intervenuto entro il quinquennio dalla scadenza del termine di pagamento come prorogato, con dies a quo fissato al 06/07/2010.

La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviando alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, cui ha demandato anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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