Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità dell’appello nel contributo ART (Cons. Stato n. 10055 del 13.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza dell’interesse alla decisione, dichiarata dalla parte appellante e non contestata dall’amministrazione, determina l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice amministrativo non è tenuto a scrutinare nel merito i motivi di gravame quando la pretesa sostanziale sia stata soddisfatta o sia comunque venuta meno in pendenza del giudizio. La declaratoria di improcedibilità non preclude la regolazione delle spese, che può essere disposta per compensazione integrale quando il comportamento collaborativo della parte appellante integri giustificati motivi ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ. e dell’art. 26 c.p.a..
Il Fatto
L’Autorità di Regolazione dei Trasporti aveva richiesto a una società operante nel settore marittimo il pagamento del contributo di funzionamento per le annualità 2020 e 2021, dovuto ai sensi dell’art. 37, comma 6, lett. b), legge n. 214/2011. La società aveva impugnato dinanzi al TAR Piemonte le note di regolarizzazione e gli atti presupposti, chiedendo di essere esclusa dagli obblighi contributivi e dichiarativi.
Il TAR Piemonte aveva respinto il ricorso con la sentenza n. 00848/2022. La società ha proposto appello, affidato a sette motivi, chiedendo la riforma della decisione di primo grado.
La Motivazione della Corte
Nelle more del giudizio la società ha reso le dichiarazioni per le due annualità ed effettuato i versamenti, poi integrati a seguito delle osservazioni dell’Autorità. Ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito, chiedendo la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese. L’Autorità ha preso atto di tale dichiarazione e ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità dell’appello.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto sufficiente prendere atto delle dichiarazioni della parte appellante, condivise dall’amministrazione, per affermare che l’appello è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La Corte non ha esaminato i motivi di gravame, essendo venuta meno la ragione del contendere sul piano sostanziale.
In punto di spese, il Collegio ha valorizzato il comportamento collaborativo tenuto dalla parte appellante, che aveva regolarizzato la propria posizione contributiva e dichiarativa. Su questa base ha ravvisato giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite, derogando al criterio della soccombenza.
La decisione conferma l’orientamento secondo cui la rinuncia all’interesse sostanziale in corso di causa si traduce in una pronuncia di rito, con la conseguenza che la sentenza di primo grado resta ferma e il giudizio di appello si chiude senza valutazione del merito. Il P.Q.M. ha quindi dichiarato improcedibile l’appello e compensato le spese.
Nota della Redazione
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