Scrutinio dirigenti AIB e deroga sopravvenuta ai requisiti di carriera (Cons. Stato n. 5960 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le disposizioni normative sopravvenute in materia di ammissione, valutazione dei titoli e svolgimento dei concorsi non trovano di regola applicazione alle procedure già avviate alla data della loro entrata in vigore, salvo che le norme stesse dispongano espressamente in senso diverso. Il principio tempus regit actum opera, tuttavia, in relazione alle sequenze procedimentali composte di atti dotati di propria autonomia funzionale. Lo scrutinio per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, disciplinato dagli artt. 203 e 204 del d.lgs. n. 217 del 2005, integra un procedimento autonomo e a carattere sostanzialmente automatico, con la conseguenza che ad esso si applica la normativa vigente al momento dell’adozione del provvedimento conclusivo. È pertanto legittima l’applicazione della deroga transitoria introdotta dall’art. 9 del d.lgs. n. 127 del 2018, che ha introdotto l’art. 14-quater del d.lgs. n. 97 del 2017, ove essa fosse in vigore alla data del provvedimento di esclusione dalla promozione.

Il Fatto

Un ufficiale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, inquadrato nei ruoli antincendio boschivo (AIB) dopo lo scioglimento del Corpo Forestale dello Stato, impugnava davanti al TAR Lazio la deliberazione con cui il Consiglio di amministrazione per gli affari del personale aveva escluso la sua promozione alla qualifica di dirigente superiore AIB, all’esito di uno scrutinio per merito comparativo concluso con il posizionamento in sesta posizione della graduatoria.

Il ricorrente sosteneva di essere l’unico candidato in possesso del pre-requisito allora vigente, consistente nello svolgimento di incarichi di primo dirigente per almeno un anno in tre sedi diverse, e assumeva che la deroga introdotta dall’art. 9 del d.lgs. n. 127 del 2018, entrata in vigore il 21 novembre 2018, non potesse incidere su una procedura avviata nel 2017. Il TAR respingeva il ricorso nel merito; l’ufficiale proponeva appello, censurando l’applicazione retroattiva della norma transitoria e il mancato accertamento del possesso dei requisiti degli artt. 149 e 150 del d.lgs. n. 217 del 2005.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dal precedente dell’Adunanza plenaria n. 9 del 2011, secondo cui le norme sopravvenienti non modificano, di regola, i concorsi già banditi, anche se retroattive, salvo che diversamente sia stabilito dalle norme stesse. Il Collegio non si limita a richiamare il principio, ma ne verifica il campo di applicazione rispetto alla fattispecie concreta.

La Corte osserva anzitutto che gli artt. 149 e 150 del d.lgs. n. 217 del 2005 pongono i requisiti di partecipazione allo scrutinio direttamente a livello legislativo, mentre l’art. 203 demanda al livello amministrativo solo la determinazione dei titoli valutabili e dei punteggi, non dei requisiti di ammissione. Ne deriva che la procedura in esame non è integralmente disciplinata da un bando di concorso.

Il passaggio decisivo riguarda la qualificazione dell’atto del 26 ottobre 2017, che l’appellante indicava come provvedimento di indizione. In realtà esso si limitava ad approvare i criteri di scrutinio e le modalità di aggiornamento del fascicolo personale, senza prevedere l’invio di candidature né indicare il numero dei posti disponibili, e senza stabilire i criteri di partecipazione, fissati in via generale dalla legge. Lo scrutinio di promozione, per come disciplinato dagli artt. 203 e 204, presenta dunque una propria autonomia funzionale e deve essere compiuto nel rispetto del tempus regit actum.

Poiché il provvedimento impugnato è stato adottato il 5 dicembre 2018, ad esso trovava applicazione l’art. 14-quater, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2017, entrato in vigore il 21 novembre 2018, che esclude per un quinquennio l’applicabilità dell’art. 150 al personale AIB ad esaurimento. La ratio della deroga risiede nella impossibilità oggettiva, per il personale proveniente dal disciolto Corpo Forestale dello Stato e inquadrato nei ruoli dei vigili del fuoco solo dal 1° gennaio 2017, di maturare in tempi brevi i requisiti di carriera richiesti.

Su queste basi il Collegio rigetta l’appello, confermando la valutazione di peculiarità della fattispecie e compensando le spese di lite in ragione della particolarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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