Ottemperanza al giudicato civile sulla carta docente e nomina commissario ad acta (TAR Campania n. 3497 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice civile che riconosce al personale docente il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, tenuta a far conseguire concretamente l’utilità già riconosciuta. Il contenuto dell’obbligo non si esaurisce nell’adempimento formale, ma impone la materiale costituzione del beneficio secondo le modalità stabilite dal giudicato. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, il ricorso per ottemperanza è fondato. In caso di ulteriore inerzia, il giudice amministrativo nomina il commissario ad acta perché assicuri l’esecuzione del giudicato entro il termine assegnato.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti, hanno ottenuto dal giudice del lavoro una pronuncia che accertava il loro diritto al beneficio economico della carta docente e condannava il Ministero a costituire in loro favore la carta elettronica accreditandovi gli importi riconosciuti a ciascuno, oltre interessi legali. La sentenza, pubblicata e notificata in forma esecutiva presso la sede reale dell’Amministrazione, è passata in giudicato come da attestazione in atti.
Trasmesse a mezzo pec le richieste di esecuzione secondo le modalità indicate dall’Ufficio Scolastico Regionale, con indicazione del codice fiscale del beneficiario e delle annualità riconosciute, i ricorrenti hanno rilevato il mancato adempimento. Decorso il termine dilatorio, hanno proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato, chiedendo fin d’ora la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con memoria solo formale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal rilievo che la sentenza del giudice civile esplica un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata. Il contenuto dell’obbligo consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile, sicché l’adempimento si realizza solo con la materiale attribuzione del beneficio.
Il Tribunale verifica poi i presupposti processuali dell’ottemperanza. La sentenza è passata in giudicato come da attestazione in atti ed è stata notificata in forma esecutiva presso la sede reale dell’Amministrazione. È decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996 e successive modificazioni, che condiziona la proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
Accertato che l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha dato esecuzione al giudicato, il ricorso è accolto. Il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione alla sentenza azionata in favore di ciascun ricorrente entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia o dalla notifica di parte se anteriore.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Collegio nomina fin d’ora commissario ad acta il direttore della direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio. Il commissario, su istanza dei ricorrenti, si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei ricorrenti, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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