Notifica cartella via pec e motivazione per relationem validi per riscossione (Cass. civ. Sez. V n. 21128 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione, la notifica della cartella di pagamento a mezzo pec è sempre valida, a prescindere dalle specifiche tecniche del documento allegato al messaggio e dall’assenza di firma digitale, potendo l’atto essere trasmesso tanto come duplicato informatico dell’originale nativo digitale quanto come copia informatica di documento cartaceo. La motivazione per relationem della cartella non postula l’allegazione materiale dell’avviso di accertamento presupposto, essendone sufficiente il richiamo ai soli estremi identificativi, quando il contribuente ne abbia avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione. L’omessa sottoscrizione della cartella non ne determina l’invalidità, dipendendo l’esistenza dell’atto dalla sua inequivocabile riferibilità all’organo titolare del potere di emissione. Il principio di non contestazione, applicabile al processo tributario, opera sul solo piano probatorio e non impone all’amministrazione un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto già dedotto nell’atto impositivo.

Il Fatto

Una società ha impugnato la cartella di pagamento emessa per il parziale versamento dell’ICI relativa all’anno 2008, in dipendenza di un avviso di accertamento in rettifica non impugnato, su immobili siti nel territorio del Comune impositore. La Commissione tributaria provinciale ha rigettato il ricorso originario. La Commissione tributaria regionale ha respinto l’appello, confermando la decisione di prime cure e condannando la società alla rifusione delle spese in favore dell’agente della riscossione, con compensazione rispetto al Comune.

La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a undici motivi, lamentando la mancata pronuncia sull’istanza di sospensione, l’omesso esame di fatti decisivi, i vizi di motivazione della cartella, l’irregolarità della notifica dell’atto prodromico e della cartella, la mancata costituzione dell’agente in primo grado e la sottoposizione della cartella a vizi propri. Il Comune e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione hanno resistito con separati controricorsi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il profilo cautelare. Non viola il diritto di difesa il giudice che decida il merito senza pronunciarsi sull’istanza di sospensione dell’atto impugnato, poiché gli effetti della sospensione cessano con la pubblicazione della sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 47, comma 7, del d.lgs. n. 546/1992: una eventuale decisione favorevole sarebbe comunque travolta dal merito. Il motivo è pertanto inammissibile.

Quanto al dedotto vizio di motivazione, opera la preclusione della doppia conforme, ex art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., applicabile ai giudizi di appello introdotti dopo l’11 settembre 2012 e mantenuta per i giudizi pendenti. Il ricorrente, per evitare l’inammissibilità del motivo ex art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e dimostrarne la diversità. Nel caso di specie tale onere non è assolto, poiché le questioni sono state decise in modo uniforme nei due gradi.

Sul merito della cartella, la Corte ribadisce che, ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, non è indispensabile l’indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell’accertamento presupposto, essendo sufficiente il richiamo a circostanze univoche. L’art. 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 32/2001 e l’art. 7, comma 3, della legge n. 212/2000 richiedono soltanto il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento o la motivazione sintetica della pretesa. La motivazione per relationem è dunque sufficiente, sempre che l’atto richiamato sia conosciuto o conoscibile.

La notifica a mezzo pec è espressamente consentita dall’art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973 e può essere eseguita direttamente dall’agente della riscossione. Nessuna norma impone che la copia informatica della cartella in origine cartacea sia sottoscritta con firma digitale. Il rinvio dell’art. 26, comma 5, all’art. 60 dello stesso d.P.R. comporta inoltre l’applicabilità della sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 cod. proc. civ., nella specie operante perché la contribuente ha tempestivamente impugnato e si è difesa nel merito.

Infine, non è ammissibile l’impugnazione della cartella per vizi inerenti ad atti di imposizione già notificati e non opposti, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992. L’omessa sottoscrizione della cartella non ne comporta l’invalidità, dipendendo l’esistenza dell’atto dalla riferibilità all’organo titolare del potere di emissione. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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