Il limite dell’equa riparazione è il valore del diritto accertato, non la posta in gioco (Cass. civ. Sez. 2 n. 20867 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La misura dell’indennizzo per l’irragionevole durata del processo, determinata ai sensi dell’art. 2-bis, terzo comma, della legge n. 89/2001, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, al valore del diritto accertato dal giudice del giudizio presupposto. Tale limite di liquidazione si riferisce all’indennizzo totale, non a quello annuo, e trova applicazione a prescindere dalla posizione processuale della parte istante nel giudizio presupposto: l’accertamento del diritto costituisce un dato oggettivo che non muta in ragione della circostanza che la parte abbia agito o si sia difesa, né del valore iniziale della pretesa poi ridimensionata. La regola, espressione della finalità di evitare sovracompensazioni o arricchimenti, opera anche quando il diritto sia stato accertato solo in parte come esistente. Il giudice dell’opposizione ex art. 5-ter della medesima legge, decidendo nel merito, deve pertanto rideterminare l’indennizzo riconoscendolo nel limite del valore del diritto accertato.
Il Fatto
Il Ministero della giustizia proponeva opposizione, ai sensi dell’art. 5-ter della legge n. 89/2001, avverso il decreto con cui il Consigliere delegato della Corte d’appello di Salerno aveva condannato l’amministrazione a corrispondere a due garanti l’equo indennizzo di euro 2.400,00 ciascuna per l’irragionevole durata di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, iniziato nel novembre 2011 e conclusosi nell’aprile 2021.
Nel giudizio presupposto le garanti erano state raggiunte da un’ingiunzione di pagamento di euro 104.000,00, ma il credito era stato poi accertato nei loro confronti nella misura di euro 473,02 ciascuna. L’opposizione del Ministero mirava a ottenere la revoca parziale del decreto monocratico, invocando il limite del valore del diritto accertato dal giudice. La Corte d’appello rigettava l’opposizione, ritenendo che il “patema d’animo” sofferto dalle garanti dovesse essere correlato al valore patrimoniale della controversia. Avverso tale decreto il Ministero proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il motivo di ricorso, incentrato sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 2-bis, terzo comma, della legge n. 89/2001, è stato ritenuto fondato. La Corte ha rilevato che il giudice dell’opposizione, pur citando i precedenti di legittimità, ne aveva enucleato un principio non coerente con la norma e con la sua interpretazione costante.
La disposizione, introdotta dall’art. 55, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, fissa il criterio per cui l’indennizzo non può superare il valore della causa o, se inferiore, quello del diritto accertato dal giudice, con l’obiettivo di evitare il rischio di sovracompensazioni e occasionali arricchimenti. Nel sistema normativo, ha precisato la Corte, i criteri di determinazione dell’indennizzo di cui al secondo comma dell’articolo – quali l’esito del processo, il comportamento delle parti, la natura degli interessi e il valore della causa – restano distinti dal tetto massimo previsto dal terzo comma.
La Corte costituzionale, nelle ordinanze n. 124 e n. 204 del 2014, ha chiarito che il limite del “valore accertato” opera nei casi in cui il giudice abbia accertato l’esistenza di un diritto e che tale valore costituisce un dato oggettivo, non “bivalente” rispetto alle posizioni delle parti: esso non muta a seconda che l’istante nel giudizio di equa riparazione sia risultato attore vittorioso o convenuto soccombente. Tale interpretazione è stata ritenuta conforme alla CEDU, atteso che la Corte europea riconosce la spettanza dell’equa soddisfazione a tutte le parti del processo, inclusa quella soccombente.
La Corte di legittimità ha quindi escluso la rilevanza della “posta in gioco” e della consistenza iniziale della pretesa azionata nei confronti delle garanti: il disagio per l’attesa della decisione, seppur indennizzabile, non può tradursi in un vantaggio economico superiore al bene della vita riconosciuto o alla perdita scongiurata nel giudizio presupposto. Ha, pertanto, cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ha revocato parzialmente il decreto monocratico, riconoscendo a ciascuna delle due garanti la minor somma di euro 473,02, pari al valore del diritto accertato, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, con compensazione delle spese dei giudizi di merito e di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.