Suddivisione in lotti e criteri ambientali minimi: onere di impugnazione del bando (TAR Lazio n. 5838 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La suddivisione dell’appalto in lotti, ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 36/2023, è strumento di tutela della concorrenza e della partecipazione delle piccole e medie imprese, ma non costituisce precetto assoluto e inderogabile. La stazione appaltante può articolare la gara in un numero ridotto di lotti, o anche in un lotto unico, quando la scelta sia sorretta da motivazione adeguata circa le esigenze di funzionalità organizzativa, di coordinamento e di controllo dell’esecuzione. La possibilità di partecipare in RTI o mediante avvalimento tempera l’onerosità dei requisiti di capacità tecnica. Quanto ai criteri ambientali minimi, la totale omissione dei CAM nella documentazione di gara impone l’impugnazione immediata del bando, mentre la loro indicazione difforme o incompleta non determina tale onere, salvo che le clausole precludano ogni utile partecipazione.
Il Fatto
Una società operante nel settore della manutenzione di impianti semaforici ha impugnato gli atti di indizione di una gara indetta da una società di gestione della mobilità per l’affidamento quinquennale del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti semaforici e di segnaletica luminosa in un ampio territorio comunale, per un valore complessivo di circa 49 milioni di euro. La ricorrente, che non aveva partecipato alla procedura, ha dedotto la violazione dell’art. 58 d.lgs. n. 36/2023, lamentando che la suddivisione in due soli lotti, per un valore ciascuno di oltre venti milioni di euro, con requisiti di fatturato parametrati al valore dei lotti e costo della manodopera per circa 12 milioni di euro per lotto, precludeva di fatto la partecipazione delle piccole e medie imprese. Ha inoltre censurato l’omessa o parziale applicazione dei criteri ambientali minimi di cui all’art. 57 d.lgs. n. 36/2023, in particolare dei CAM per l’illuminazione pubblica di cui al D.M. 28 marzo 2018 e dei CAM per le infrastrutture stradali di cui al D.M. 5 agosto 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il primo motivo, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la suddivisione in lotti non è obbligatoria in termini assoluti e la scelta di accorpamento è sindacabile solo per manifesta illogicità o irragionevolezza. Nel caso di specie, la delibera di approvazione della procedura ha motivato la scelta dei due lotti sulla base di un criterio geografico-funzionale, in continuità con il precedente affidamento, e dell’esigenza di garantire la continuità operativa e l’efficace coordinamento e controllo dell’esecuzione del servizio, evitando che un numero maggiore di lotti pregiudicasse il tempestivo controllo delle attività e la sicurezza delle persone. Le valutazioni della stazione appaltante sono state ritenute logiche e ragionevoli. In relazione al requisito di capacità tecnica di aver eseguito servizi analoghi per un importo non inferiore a 7 milioni di euro, il Tribunale ha osservato che la partecipazione può avvenire anche in RTI, essendo sufficiente che il requisito sia posseduto complessivamente dal raggruppamento, e che la lex specialis contempla espressamente la possibilità di ricorrere all’avvalimento. Ha quindi escluso che il requisito possa considerarsi di per sé anticompetitivo.
Quanto al secondo e al terzo motivo, concernenti i criteri ambientali minimi, il Collegio ha richiamato la distinzione tra totale omissione dei CAM nella documentazione di gara, che impone l’impugnazione immediata del bando, e loro indicazione difforme o incompleta, che non determina tale onere. Nella fattispecie, la lex specialis richiamava espressamente i CAM Strade di cui al D.M. 5 agosto 2024, applicabili anche ai criteri premiali dell’offerta tecnica e alle modalità di esecuzione del contratto. Il Tribunale ha escluso la concludenza della doglianza circa la mancata applicazione dei CAM Illuminazione Pubblica, rilevando che l’attività oggetto dell’appalto concerne la manutenzione semaforica e non gli impianti di pubblica illuminazione. Ha inoltre escluso la configurabilità di una lesione attuale, non risultando dimostrata alcuna preclusione alla partecipazione o imposizione di oneri incomprensibili o sproporzionati; la ricorrente, che non aveva preso parte alla gara, non aveva un interesse attuale a contestare le clausole, con conseguente inammissibilità della censura per carenza di interesse.
Nota della Redazione
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