Norma tecnica EN 1846 e discrezionalità della stazione appaltante sul mezzo (C.G.A.R.S. n. 106 del 12.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il richiamo, nella lex specialis di gara, alle norme tecniche della serie EN 1846 non vincola la stazione appaltante in senso rigido e assoluto. L’avverbio “comunemente” contenuto nella nota della norma tecnica ammette difformità parziali delle caratteristiche del mezzo, che restano nell’ambito della discrezionalità tecnica dell’amministrazione. La previsione di mezzi “all terrain” con ruote posteriori gemellate non è in contrasto con la norma richiamata né determina contraddittorietà della disciplina di gara. Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche resta nei limiti dell’eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, erronea valutazione dei presupposti o contraddittorietà, non potendo sostituire la scelta opinabile dell’amministrazione. La consulenza tecnica e la verificazione non esonerano la parte dall’onere probatorio.

Il Fatto

La Regione Siciliana ha bandito una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura, in due lotti, di mezzi antincendio destinati al Corpo Forestale regionale. La società appellante, seconda classificata nel lotto n. 1, ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore del raggruppamento primo classificato, lamentando la difformità del mezzo offerto rispetto alle prescrizioni del capitolato tecnico.

Il TAR Sicilia ha rigettato il ricorso principale e dichiarato improcedibile quello incidentale. La società ha proposto appello, riproponendo le censure sulla non conformità dell’offerta alla norma EN 1846 e sulla contraddittorietà della lex specialis. Le aggiudicatarie hanno svolto appello incidentale, riproponendo le doglianze escludenti non esaminate in primo grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’ordine di trattazione dei gravami. Richiamando la sentenza della Corte di Giustizia UE del 5 settembre 2019, n. C-333/18 e il principio di parità delle parti, ritiene che l’appello principale vada esaminato per primo, poiché la sua infondatezza determina l’improcedibilità di quello incidentale per sopravvenuto difetto di interesse.

Nel merito, la questione centrale riguarda la contraddittorietà intrinseca della disciplina di gara. Secondo l’appellante, l’art. 3 del capitolato tecnico, richiamando la norma EN 1846-1, imporrebbe pneumatici singoli per i mezzi “all terrain”, mentre l’allegato “elenco descrittivo” ammette ruote posteriori gemellate. Il Collegio respinge la censura: l’avverbio “comunemente” contenuto nella nota della norma tecnica non esprime un obbligo assoluto, ma indica una configurazione usuale, implicitamente ammettendo soluzioni alternative.

La scelta dell’amministrazione di reperire mezzi con ruote gemellate rientra dunque nella discrezionalità tecnica e non risulta abnorme né irrazionale, essendo coerente con lo scopo di garantire l’attitudine del veicolo ad attraversare terreni cedevoli. Il Collegio ricorda che il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche resta nei limiti dell’eccesso di potere e della non manifesta incongruità, senza sostituirsi alle scelte riservate all’amministrazione. Né i chiarimenti auto-interpretativi della stazione appaltante possono integrare o modificare la lex specialis, come affermato dalla giurisprudenza richiamata (Cons. Stato n. 7793/2022; Cons. Stato n. 64/2022).

Quanto all’equivalenza, è la stessa lex specialis a ritenere ammissibili entrambe le configurazioni, sicché il problema non si pone. Il Collegio respinge infine l’istanza istruttoria: la consulenza tecnica non può supplire alla mancata prova dei fatti posti a fondamento della domanda, secondo l’onere probatorio dell’art. 2697 c.c. richiamato dagli artt. 63 e 64 c.p.a.; una verificazione si tradurrebbe in attività meramente esplorativa.

L’appello principale è pertanto infondato e viene respinto; segue l’improcedibilità di quello incidentale e la condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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