La procedura selettiva per incarico di lavoro autonomo non è concorso pubblico e non applica le preferenze del d.P.R. n. 487/1994 (TAR Sardegna n. 55 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procedura selettiva bandita da un Conservatorio per il conferimento di un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 non è un concorso per l’accesso al pubblico impiego e non è soggetta alla normativa che regola le assunzioni pubbliche, ivi incluse le preferenze a parità di punteggio previste dall’art. 5, comma 4, d.P.R. n. 487/1994. Tale procedura è regolata esclusivamente dall’avviso pubblico di selezione, la cui legittimità va valutata con riferimento alle sue clausole e non alla normativa sui concorsi pubblici. In fase cautelare l’istanza di sospensione è respinta per carenza di fumus boni iuris del ricorso principale, mentre il ricorso incidentale che deduce l’irragionevolezza della valutazione della commissione non è privo di profili di fondatezza e va approfondito nel merito.
Il Fatto
Il ricorrente, docente di batteria, partecipava alla procedura selettiva indetta dal Conservatorio di Cagliari per il conferimento di un incarico di docenza, classificandosi primo a pari merito con il controinteressato. L’amministrazione applicava il criterio di preferenza previsto dall’art. 6, comma 4, del bando, che privilegiava il candidato più anziano, con conseguente scelta del controinteressato.
Il ricorrente impugnava il bando e le successive graduatorie, lamentando il contrasto della clausola con le norme che regolano le assunzioni pubbliche (art. 5, comma 4, d.P.R. n. 487/1994 e art. 3, comma 7, legge n. 127/1997), le quali prevedono invece la preferenza per il candidato più giovane. Si costituivano l’amministrazione e il controinteressato, che proponeva ricorso incidentale, deducendo l’illegittimità dell’attribuzione del medesimo punteggio ai due candidati, evidenziando che due dei tre commissari avevano già valutato il ricorrente in una precedente selezione per l’accesso al corso come allievo, dove si era classificato terzo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente qualificato la natura della procedura selettiva, escludendo che si trattasse di un concorso per l’accesso al pubblico impiego. La selezione era volta alla sottoscrizione di un contratto di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, come espressamente previsto dal bando, e non alla formazione di una graduatoria di istituto per assunzioni a tempo indeterminato o determinato.
Da tale qualificazione il Collegio ha fatto discendere la non applicabilità della normativa sui concorsi pubblici, comprese le regole sulle preferenze a parità di punteggio. La selezione era regolata in via esclusiva dall’avviso pubblico, la cui legittimità non poteva essere vagliata con riferimento al d.P.R. n. 487/1994 e alla legge n. 127/1997, che disciplinano, invece, l’accesso al pubblico impiego.
Sul punto il Tribunale ha comunque richiamato la propria giurisdizione, citando un precedente del TAR Calabria (T.a.r. Calabria, Catanzaro, sez. II, n. 1957 del 2021) e la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. S.U., ordinanza n. 13531 del 2016), nonché una propria pronuncia (T.a.r. Sardegna, sez. I, n. 117 del 2025), confermando che la controversia era devoluta al giudice amministrativo.
Quanto al ricorso incidentale, il Collegio ha ritenuto che non fosse privo di profili di fondatezza l’eccezione di irragionevolezza della valutazione della commissione, la quale aveva attribuito pari punteggio ai candidati pur avendo in precedenza valutato il ricorrente principale in qualità di allievo del medesimo corso, classificandolo terzo. Tale circostanza, ad un sommario esame, appariva idonea a far emergere una possibile contraddittorietà del giudizio della commissione, meritevole di approfondimento nella sede del merito.
In conclusione, il TAR ha respinto l’istanza cautelare per carenza di fumus boni iuris del ricorso principale, con spese compensate tra le parti.
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Nota della Redazione
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