Giudice del rinvio vincolato al principio di diritto contrario alle Sezioni Unite (Cass. pen. Sez. I n. 36295 del 15.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice del rinvio è tenuto a uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Sezione semplice della Corte di cassazione con la sentenza di annullamento, anche quando tale principio contrasti con quello in precedenza espresso dalle Sezioni Unite sulla medesima questione. L’eventuale omissione della rimessione obbligatoria del ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen. non è assistita da alcuna sanzione. Il principio di diritto contenuto nella sentenza di annullamento, in quanto immodificabile e sottratto a ulteriori mezzi di impugnazione, acquista autorità di giudicato interno per il caso di specie. Ove il giudice del rinvio non si uniformi, la Corte di legittimità deve annullarne la decisione, anche qualora ritenga più esatta la tesi giuridica accolta nel giudizio rescissorio.

Il Fatto

Il Tribunale aveva dichiarato non doversi procedere per il delitto di furto di energia elettrica, ritenendo che la fattispecie contestata, dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022, fosse divenuta procedibile a querela e che la persona offesa non avesse manifestato alcuna volontà punitiva. Il Pubblico Ministero proponeva ricorso e la Sez. V n. 14889 del 14 marzo 2024 accoglieva l’impugnazione, ritenendo che il capo di imputazione comprendesse l’aggravante della destinazione a pubblico servizio del bene sottratto, con conseguente procedibilità di ufficio.

In sede di rinvio la Corte di appello di Napoli dichiarava la penale responsabilità dell’imputato e lo condannava, escludendo la particolare tenuità del fatto. Proponeva quindi ricorso per cassazione il difensore, deducendo l’ambivalenza del capo di imputazione, la nullità per mancata osservanza degli artt. 520 e 522 cod. proc. pen., l’insufficienza del quadro indiziario e il vizio di motivazione in ordine agli artt. 62-bis e 131-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla natura rescissoria del giudizio di rinvio, disciplinata dall’art. 627 cod. proc. pen., e richiama l’insegnamento della Sez. I n. 464 del 22/09/2020: l’obbligo di uniformarsi alla sentenza di annullamento per ogni questione di diritto decisa è assoluto e inderogabile, anche quando sia intervenuto un mutamento di giurisprudenza determinato da una pronuncia delle Sezioni Unite.

La sentenza rescindente aveva fissato due principi. Il primo, in ossequio a Sez. Un. n. 24906 del 18 aprile 2019, riconosce natura valutativa all’aggravante della destinazione a pubblico servizio, poiché l’energia non ha destinazione intrinseca al pubblico servizio: rileva la formulazione del capo di imputazione e la completezza delle informazioni fornite all’imputato. Il secondo stabilisce che, anche decorso il termine dell’art. 85, comma 1, d.lgs. n. 150/2022 senza querela, il pubblico ministero può modificare l’imputazione in udienza contestando l’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.

La Corte osserva che la questione del secondo motivo perde rilievo: il giudice rescindente ha ritenuto, con pronuncia vincolante, che l’aggravante fosse contenuta ab origine nel capo di imputazione. Anche a voler ritenere il contrario, sarebbe comunque vincolante il secondo principio di diritto, nonostante la successiva decisione delle Sezioni Unite in senso opposto. In difetto di sanzione per la violazione dell’obbligo di rimessione ex art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen., il principio acquista autorità di giudicato interno, come già affermato da Sez. Un. n. 4460 del 19/01/1994.

Quanto ai motivi sulla prova, la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità è circoscritto all’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di rileggere gli elementi di fatto, riservati al giudice di merito (Sez. Un. n. 6402 del 30/04/1997). La motivazione della Corte territoriale è ampia e non contraddittoria: l’imputato era il diretto fruitore dell’energia prelevata abusivamente e non ha offerto spiegazioni sulla manomissione dell’impianto. La Corte esclude poi l’incidenza delle vicende civilistiche, riferite a periodi successivi o all’indeterminatezza del quantum, sulla responsabilità penale. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 520 c.p.p.

Tutte le 9 sentenze sull'art. 520 c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *