Silenzio-assenso sul transito nei ruoli civili e recupero delle somme stipendiali (TAR Lazio n. 650 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di centocinquanta giorni previsto dall’art. 2 del d.m. 18 aprile 2002 per la definizione della domanda di transito nei ruoli civili del militare giudicato non idoneo configura una fattispecie di silenzio-assenso: decorso inutilmente il termine, l’istanza si intende accolta e il transito si perfeziona automaticamente. Nelle more del procedimento il dipendente resta in aspettativa con il trattamento economico in godimento all’atto del giudizio di non idoneità, sicché gli effetti del transito, anche retributivi, si producono solo dal centocinquantunesimo giorno. Il silenzio-assenso non spiega efficacia retroattiva sui periodi anteriori, nei quali opera la dimidiazione degli assegni ai sensi dell’art. 26 della legge n. 187/1976. La pretesa restitutoria dell’Amministrazione per emolumenti non dovuti è doverosa e non richiede specifica motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente, appuntato scelto della Guardia di finanza, ha impugnato la determinazione con cui l’Ufficio per il trattamento economico gli ha ingiunto il pagamento di euro 18.641,44, a titolo di recupero del 50% delle competenze stipendiali ritenute indebitamente percepite nel periodo tra il 17 novembre 2019 e il 31 luglio 2021.

L’Amministrazione ha fondato la pretesa su due rilievi: il superamento dei primi dodici mesi di aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio, con conseguente diritto ai soli assegni ridotti della metà, e la collocazione in aspettativa speciale “in attesa di transito” a decorrere dal 30 gennaio 2020. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del recupero, l’accertamento dell’avvenuto transito per silenzio-assenso e la ricostruzione giuridico-economica della propria posizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, rilevando che il ricorso è stato correttamente notificato presso l’Avvocatura generale dello Stato e che il contraddittorio è regolarmente instaurato.

Nel merito, il primo motivo è infondato nella parte in cui tende a paralizzare la pretesa restitutoria. Ai sensi dell’art. 2 del d.m. 18 aprile 2002, l’Amministrazione deve pronunciarsi entro centocinquanta giorni; decorso il termine, l’istanza si intende accolta, ma nelle more il personale è considerato in aspettativa con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità. Pertanto, solo dal centocinquantunesimo giorno possono prodursi gli effetti del transito, anche retributivi. Poiché la domanda è stata presentata il 23 giugno 2021, il silenzio-assenso avrebbe potuto perfezionarsi solo dal 20 novembre 2021, mentre la pretesa restitutoria riguarda un periodo interamente anteriore.

Neppure è configurabile un controcredito opponibile in compensazione giudiziale: secondo le Sezioni Unite n. 23225 del 2016, la compensazione processuale presuppone un credito certo, esigibile e di facile e pronta liquidazione, mentre nel caso di specie il credito è contestato e subordinato a una complessa ricostruzione della posizione successiva al transito.

Sotto distinto e autonomo profilo, la domanda di accertamento è invece fondata. La giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 1888 del 2022 ha chiarito che la previsione dell’istanza “intesa accolta” configura una fattispecie di silenzio-assenso che determina immediatamente il transito ai ruoli civili. Né la pendenza di un procedimento penale né l’impugnazione del verbale di inidoneità — immediatamente esecutivo — possono sospendere il procedimento: l’art. 930 del Codice dell’ordinamento militare prevede la sospensione solo in presenza di procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato o di sospensione dall’impiego, circostanze non dedotte.

Il secondo motivo è dichiarato rinunciato in udienza dal difensore. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU, la doglianza è infondata: la giurisprudenza amministrativa afferma la natura doverosa della ripetizione ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., con interesse pubblico in re ipsa e senza necessità di specifica motivazione, a prescindere dal tempo trascorso (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 8 del 2017).

Il ricorso è quindi respinto quanto all’annullamento e accolto quanto all’accertamento dell’avvenuto transito, con obbligo per l’Amministrazione di completare il procedimento e procedere alla ricostruzione giuridico-economica della posizione del ricorrente. Le spese di lite sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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