Difetto di legittimazione processuale del difensore per assenza di mandato (TAR Campania n. 1386 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio amministrativo è inammissibile per difetto di interesse quando emerga dagli atti di causa la totale estraneità del legale rappresentante della società ricorrente rispetto all’iniziativa giurisdizionale, essendo venuto meno il presupposto soggettivo della controversia. Costituisce altresì causa di inammissibilità il difetto di legittimazione processuale del difensore che abbia agito senza un valido mandato alle liti, in assenza della speciale procura prescritta dall’art. 40, comma 1, lett. f), cod. proc. amm. La condotta del difensore che abbia proposto il ricorso in carenza di procura è suscettibile di censura disciplinare, con conseguente trasmissione degli atti al Consiglio distrettuale di disciplina forense, nonché alla Procura della Repubblica ove emergano ipotizzabili profili di responsabilità penale.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il provvedimento con cui la Prefettura di Salerno – Sportello Unico per l’Immigrazione aveva rigettato la domanda di nulla osta al lavoro subordinato per un cittadino straniero, contestando l’inadeguatezza della valutazione sulla propria capacità economica, fondata su un mero criterio aritmetico.
Nella fase cautelare, il Tribunale accoglieva l’istanza, disponendo la rideterminazione dell’amministrazione previa acquisizione di un aggiornato parere dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Nel corso dell’istruttoria conseguente, emergeva però che il legale rappresentante della società dichiarava di non aver mai avuto contezza del contenzioso, di non aver conferito alcun mandato alle liti e di non aver mai presentato l’istanza amministrativa da cui traeva origine la controversia, rifiutando ogni comunicazione. L’amministrazione archiviava il procedimento e, nel giudizio, chiedeva la condanna alle spese in danno del difensore per l’incauta proposizione del ricorso in assenza di un valido mandato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito le risultanze istruttorie, evidenziando come le dichiarazioni del legale rappresentante della società, rese a mezzo PEC e formalizzate a verbale, avessero fatto emergere la totale estraneità dell’azienda all’iniziativa amministrativa e giurisdizionale, facendo venir meno l’imprescindibile presupposto soggettivo dell’intero iter. Tale circostanza ha comportato l’impossibilità di procedere alla rivalutazione nel merito della capacità economico-finanziaria dell’impresa, come indicato nell’ordinanza cautelare, per assenza di una valida e attuale istanza datoriale.
Sulla base di tali sopravvenienze, il Tribunale ha ravvisato le condizioni per dichiarare il ricorso inammissibile per difetto di interesse della società apparentemente ricorrente. L’emersa estraneità del legale rappresentante rispetto al giudizio ha infatti determinato il venir meno dell’interesse alla decisione, configurandosi il difetto di legittimazione processuale in capo al difensore per l’inesistenza della procura alle liti ex art. 40, comma 1, lett. f), cod. proc. amm.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, considerata la complessità della vicenda e la necessità di ulteriori approfondimenti per chiarirne i confusi contorni e le eventuali responsabilità, non rientranti nella cognizione del giudice amministrativo.
Con riguardo alla posizione del difensore, il Tribunale ha ritenuto che la condotta appaia suscettibile di eventuale censura disciplinare, disponendo la trasmissione della sentenza al Consiglio distrettuale di disciplina forense di Napoli. In considerazione degli ipotizzabili profili di responsabilità penale emersi dalla vicenda, ha altresì ordinato la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno ai sensi dell’art. 331, comma 4, cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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