Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sul beneficio del docente (TAR Marche n. 225 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, formatosi il titolo esecutivo e decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione è tenuta a dare esecuzione integrale alla sentenza. L’inerzia serbata, non contrastata da alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, integra l’inottemperanza e giustifica l’accoglimento del ricorso. Il giudice amministrativo assegna all’Amministrazione il termine per adempiere e, in caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta, con poteri di variazione di bilancio e di stipulazione di mutui e prestiti. La condanna alle spese consegue all’inadempimento non contestato.
Il Fatto
Con ricorso al TAR Marche, la ricorrente, docente, ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 89/2025, pubblicata e notificata il 7.2.2025, che aveva accertato il suo diritto a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme indicate, con condanna alle spese in favore dei procuratori antistatari.
Formatosi il giudicato, come attestato dalla Cancelleria, e non essendo stata data esecuzione al titolo, la ricorrente si è rivolta al giudice amministrativo per ottenere il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito solo formalmente, senza opporre difese nel merito. La causa è stata trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto verificato la procedibilità del ricorso, rilevando che, tra la notifica del titolo all’Amministrazione e la proposizione dell’iniziativa, è decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il rispetto di tale termine condiziona la stessa esperibilità del rimedio di ottemperanza.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato. Il TAR ha osservato che, in presenza dei presupposti di legge e, in particolare, in considerazione del decorso del termine normativo, la pubblica amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Tale condotta integra il presupposto dell’inottemperanza.
Il Collegio ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, con salvezza delle somme eventualmente già corrisposte, e ha assegnato il termine di trenta giorni decorrente dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, il TAR ha nominato sin d’ora commissario ad acta il dirigente indicato, precisando che questi assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, decorso il termine assegnato, e provvederà entro i successivi centoventi giorni adottando ogni atto necessario, anche mediante variazioni di bilancio e stipulazione di mutui e prestiti. Nel conferire l’incarico, il Collegio ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata alla rifusione, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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