Concessione demaniale marittima e posticipo del procedimento SUAPE: il TAR Sardegna respinge la cautelare (TAR Sardegna n. 210 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione di una procedura ad evidenza pubblica per il rilascio di una concessione demaniale marittima è respinta per carenza di fumus boni iuris laddove la censura sul difetto di titolo edilizio e paesaggistico sia smentita dalla disciplina regionale che, nel caso di previo svolgimento di una gara, posticipa il procedimento SUAPE all’esito della stessa. La verifica circa la violazione dei principi di concorrenza, trasparenza e par condicio non trova riscontro in un bando che rechi una descrizione adeguata dell’intervento oggetto della concessione.
Il Fatto
Un’associazione ambientalista ha impugnato l’Avviso Pubblico del 17 dicembre 2025 con cui la Regione Autonoma della Sardegna ha indetto una procedura comparativa ad evidenza pubblica per il rilascio di una concessione demaniale marittima relativa ad un’area in località Punta Nurague, nel Comune di Olbia, per il posizionamento di un pontile con relativo specchio acqueo. Unitamente all’atto di gara, la ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti presupposti e connessi, inclusi i verbali di gara e l’eventuale autorizzazione all’anticipata occupazione, deducendo il difetto di titolo edilizio e paesaggistico e la violazione dei principi di concorrenza, trasparenza e par condicio.
La ricorrente ha proposto, altresì, domanda cautelare di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., in vista della discussione del ricorso nel merito. Si è costituita in giudizio la Regione, resistendo all’istanza.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR Sardegna, nella camera di consiglio del 21 luglio 2026, ha ritenuto l’istanza cautelare non assistita dal necessario fumus boni iuris, procedendo ad un esame sommario delle censure prospettate dalla ricorrente.
In relazione al primo motivo, relativo al difetto di titolo edilizio e paesaggistico, il Collegio ha rilevato che l’assunto della ricorrente è smentito dalla disciplina regionale. L’art. 18 della Deliberazione della Giunta regionale 5 dicembre 2019, n. 49/19, recante le direttive di attuazione del SUAPE, prevede che, laddove sia contemplato il previo svolgimento di una gara pubblica — come nel caso di specie — il procedimento per il rilascio dei titoli edilizi e paesaggistici necessari all’attuazione dell’intervento sia posticipato all’esito della gara stessa. Ne consegue che la mancata preventiva acquisizione di tali titoli non integra il dedotto vizio della procedura.
Quanto alla seconda censura, avente ad oggetto la violazione dei principi di concorrenza, trasparenza e par condicio, il Tribunale ha escluso che essa trovi riscontro nel contenuto del bando, il quale reca una descrizione adeguata dell’intervento oggetto della concessione demaniale.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha respinto l’istanza cautelare, compensando tra le parti le spese della fase cautelare del giudizio.
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Nota della Redazione
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