Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse nel processo amministrativo (TAR Calabria n. 440 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, in assenza di repliche o diverse richieste di controparte, vige il principio dispositivo in senso ampio: la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. Il giudice non può decidere nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma deve adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa. Ne consegue la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, a norma dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente, cessionaria pro soluto di crediti per fatture insolute, impugnava le delibere con cui la Commissione straordinaria di liquidazione del dissesto di un ente locale aveva escluso dalla massa passiva una parte rilevante del credito vantato. Nel corso del giudizio proponeva motivi aggiunti avverso le successive determinazioni della medesima Commissione.
Nella pendenza del ricorso interveniva la conclusione della procedura di liquidazione e la cessazione dello stato di dissesto dell’Ente. La ricorrente, prima della scadenza dei termini per il deposito delle memorie, depositava atto con cui dichiarava di non avere più interesse al ricorso, in ragione della sopravvenuta possibilità di far valere nei confronti del Comune risanato i crediti non ammessi o residui.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal rilievo della dichiarazione espressa di sopravvenuta carenza di interesse, valutandone la portata processuale. Il Tribunale richiama il principio, qualificato come jus receptum nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui, in caso di dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può decidere la controversia nel merito, non può procedere d’ufficio e non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
Il percorso argomentativo si fonda sulla configurazione del processo amministrativo come processo a istanza di parte, in cui, in assenza di repliche o diverse richieste di controparte, opera il principio dispositivo in senso ampio. Da ciò deriva che la parte ricorrente, fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, conserva la piena disponibilità dell’azione.
La dichiarazione di non avere più interesse provoca la presa d’atto del giudice, il quale, privo del potere di procedere d’ufficio e di sostituirsi al ricorrente, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso. Il Collegio richiama sul punto i precedenti Cons. Stato sez. IV n. 4100 del 2026 e Cons. Stato sez. IV n. 4034 del 2026.
Applicando tale principio, il Tribunale dichiara improcedibili, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso introduttivo e entrambi i motivi aggiunti, a norma dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Le spese processuali sono integralmente compensate tra le parti, in ragione della natura in rito della decisione e del complessivo andamento della vicenda sottostante.
Nota della Redazione
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