Patrocinio a spese dello Stato e liquidazione del compenso al difensore (TAR Lombardia n. 3691 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è rimessa all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 82 del D.P.R. n. 115/2002, nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti e tenuto conto dell’impegno professionale profuso. Il giudice, nel determinare la somma, applica i parametri di cui all’art. 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014, che impongono di considerare la natura, la difficoltà e il valore dell’affare, nonché i risultati conseguiti. Ai sensi dell’art. 130 del D.P.R. n. 115/2002, i compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo sono ridotti della metà. La liquidazione è effettuata fatta salva la verifica di competenza dell’Ufficio finanziario ai sensi dell’art. 127 del D.P.R. n. 115/2002.
Il Fatto
Un’associazione di protezione animale aveva impugnato, chiedendone la sospensione, una delibera della Giunta regionale della Lombardia concernente le caratteristiche tecniche e le modalità di rilascio dei contrassegni inamovibili per i richiami vivi destinati alla caccia da appostamento. Il Tribunale aveva ammesso l’associazione al patrocinio a spese dello Stato e, in fase cautelare, aveva rigettato la domanda di sospensione ritenendo che le questioni sollevate richiedessero un approfondimento in sede di merito.
Il giudizio si era concluso con una sentenza che dichiarava l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. A seguito di tale definizione, il difensore dell’associazione aveva avanzato istanza per l’emissione di un decreto di pagamento per onorari e spese, ai sensi della normativa sul patrocinio a spese dello Stato.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale ha accolto l’istanza di liquidazione presentata dal difensore, rilevando come la pretesa della parte ricorrente non fosse stata ritenuta manifestamente infondata, circostanza che aveva giustificato l’ammissione al beneficio e l’approfondimento delle questioni in sede di merito.
Il Collegio ha richiamato l’art. 82 del D.P.R. n. 115/2002, che attribuisce all’Autorità giudiziaria il potere di liquidare l’onorario e le spese al difensore nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali, e l’art. 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014, che individua i criteri per la determinazione del compenso, con possibilità di scostamento dai valori medi non superiore al 50 per cento in aumento o in diminuzione.
Il Tribunale ha quindi applicato il dimezzamento dei compensi previsto dall’art. 130 del D.P.R. n. 115/2002 per il patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo, e ha ritenuto congrua, in relazione alla natura della controversia e all’impegno professionale profuso, la determinazione della somma in complessivi € 1.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
La liquidazione è stata disposta con riserva di ogni ulteriore determinazione all’esito della verifica di competenza dell’Ufficio finanziario ai sensi dell’art. 127 del D.P.R. n. 115/2002. Il provvedimento è stato depositato presso la Segreteria della Sezione, che provvederà alla comunicazione alla parte istante.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.