Liquidazione del compenso del Commissario ad acta e limiti della verifica del giudice dell’ottemperanza (TAR Puglia n. 273 del 18.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, su istanza del Commissario ad acta che ha concluso l’incarico, provvede alla liquidazione del compenso per l’attività svolta, determinandolo in via equitativa ai sensi del d.P.R. n. 115/2002 e del d.m. 30.05.2002, in considerazione della complessità dell’incarico espletato. L’esito positivo dell’attività commissariale, consistente nell’adozione dell’atto sostitutivo dovuto dall’amministrazione inadempiente, costituisce il presupposto per la liquidazione del compenso, il cui onere economico è posto definitivamente a carico dell’amministrazione soccombente, che resta obbligata a corrisponderlo immediatamente al Commissario.

Il Fatto

La vicenda trae origine dal giudicato formatosi sulla sentenza con cui il Tribunale amministrativo aveva condannato il Comune alla restituzione di un terreno ai proprietari, previa riduzione in pristino, salva l’eventuale adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. A fronte del perdurante inadempimento dell’amministrazione, i ricorrenti proponevano ricorso per l’ottemperanza, accolto con sentenza che ordinava al Comune di dare esecuzione al giudicato. Successivamente, il Tribunale nominava un Commissario ad acta, con il compito di provvedere in sostituzione dell’amministrazione inerte.

Il Commissario ad acta, dopo aver ottenuto una proroga del termine per completare l’incarico, depositava la relazione finale, dando conto dell’avvenuto adempimento mediante l’adozione del decreto di acquisizione delle aree al patrimonio comunale, con contestuale determinazione dell’indennità dovuta ai proprietari, che risultava accettata e liquidata. Il Commissario chiedeva quindi al Tribunale la liquidazione del compenso per l’attività svolta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, esaminata la relazione depositata dal Commissario e gli atti del procedimento, ha accertato che l’incarico era stato effettivamente e integralmente espletato, essendo stato adottato l’atto sostitutivo delle determinazioni che l’amministrazione avrebbe dovuto assumere, in conformità alle indicazioni contenute nelle sentenze di merito e di ottemperanza.

La verifica del giudice dell’ottemperanza, in sede di liquidazione del compenso, si è concentrata sulla sussistenza dei presupposti per riconoscere il diritto del Commissario al compenso e sulla congruità della somma richiesta in rapporto all’attività concretamente svolta. Il Tribunale ha ritenuto di poter procedere alla liquidazione in via equitativa, facendo applicazione dei criteri di cui al d.P.R. n. 115/2002 e al d.m. 30.05.2002, parametri normalmente utilizzati per la determinazione dei compensi delle professioni e delle attività svolte in ambito giudiziale.

Nella determinazione dell’importo, il Collegio ha considerato la complessità dell’incarico, che ha richiesto l’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, oltre alla verifica della volontà dell’amministrazione di non retrocedere l’area e alla quantificazione dell’indennità dovuta ai proprietari. Sulla base di tali elementi, il compenso è stato liquidato in misura complessiva di € 2.500,00, oltre contributo previdenziale e accessori di legge se dovuti.

Il Tribunale ha infine posto il pagamento della somma a carico del Comune, in persona del Sindaco pro tempore, ordinando alla stessa amministrazione di corrispondere immediatamente il compenso al Commissario ad acta. La decisione conferma che l’onere economico dell’attività sostitutiva grava sull’amministrazione inadempiente, che ha reso necessario il ricorso allo strumento del Commissario ad acta per assicurare l’esecuzione del giudicato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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