Il difetto di legittimazione attiva sostanziale è rilevabile d’ufficio in appello (Cass. civ. Sez. 1 n. 22934 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il difetto di legittimazione attiva sostanziale, attenendo alla titolarità del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, è rilevabile d’ufficio anche in grado di appello, purché risulti dagli atti di causa, senza che rilevi la mancata proposizione di un’apposita eccezione da parte del convenuto. La parte che agisce in via monitoria per il pagamento di una rata di acconto del corrispettivo di appalto di opere pubbliche vanta un credito esigibile ai sensi dell’art. 143, comma 1, d.P.R. n. 207/2010, a prescindere dall’espletamento del collaudo finale, necessario solo per il pagamento del saldo.
Il Fatto
Un Comune impugnava per cassazione la sentenza con cui la Corte d’appello, riformando la decisione di primo grado, aveva respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla stazione appaltante. Il decreto era stato emesso in favore dell’appaltatrice per il mancato pagamento di una fattura relativa al quarto certificato di pagamento, emesso dal responsabile unico del procedimento a titolo di acconto. L’ente locale opponeva l’inesigibilità del credito, sostenendo che, essendo i lavori ultimati e in attesa del collaudo, la somma richiesta costituisse una rata di saldo, pagabile solo dopo l’emissione del certificato di collaudo. Il Comune aveva altresì proposto domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni subiti dalle opere a seguito di un evento alluvionale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui il Comune deduceva la violazione delle norme del capitolato speciale d’appalto. Il ricorrente, pur invocando il vizio di violazione di legge, non indicava la norma di legge asseritamente violata, limitandosi a contestare la ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito e a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, attività preclusa al giudice di legittimità. La Corte ha precisato che la censura non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva correttamente qualificato il certificato di pagamento n. 4 come un ulteriore acconto, soggetto alla disciplina dell’art. 143, comma 1, d.P.R. n. 207/2010, e non come saldo, il cui pagamento è subordinato al solo espletamento del collaudo finale ai sensi del secondo comma della medesima disposizione.
Il secondo motivo, riguardante la legittimazione attiva del Comune a proporre la domanda risarcitoria, è stato rigettato. La Corte ha affermato il principio per cui il difetto di legittimazione attiva sostanziale, attenendo alla titolarità del credito fatto valere, è una questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, se risultante dagli atti di causa, e non è soggetta alle preclusioni di cui all’art. 346 c.p.c. Nella specie, la Corte territoriale aveva correttamente rilevato che l’ente locale non era titolare del diritto al risarcimento, trattandosi di danni riguardanti una strada provinciale di proprietà di un diverso ente, unico soggetto legittimato a richiedere i ristori.
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile in quanto non attinente alla ratio decidendi del rigetto della domanda risarcitoria, fondato sulla carenza di titolarità sostanziale del rapporto dal lato attivo. La Corte ha infine respinto il ricorso, confermando l’esigibilità del credito azionato in via monitoria e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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