Ritardo nella liquidazione di gestione patrimoniale vincolata a pegno e competenza ABF (ABF Collegio di Bari n. 274 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ritardo nella liquidazione di titoli compresi in una gestione patrimoniale e vincolati a pegno a garanzia di un’apertura di credito investe la prestazione di servizi di investimento e non un servizio di natura bancaria. Ai fini della competenza dell’Arbitro Bancario Finanziario rileva il criterio della prevalenza delle finalità: occorre individuare le regole di settore prevalentemente applicabili. La contestazione che investe profili inerenti alle scelte di conservazione o liquidazione dell’investimento esula dalla cognizione dell’Arbitro ai sensi delle Disposizioni ABF (Sez. I, Par. 4). Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per difetto di competenza per materia.
Il Fatto
La società ricorrente contesta un grave ritardo dell’intermediario nella liquidazione di una gestione patrimoniale vincolata a pegno a garanzia di un’apertura di credito in conto corrente. Espone di aver comunicato il 4 novembre 2024 l’intenzione di estinguere l’affidamento e che il 24 novembre 2024 un terzo intermediario ha pagato il saldo per perfezionare la surroga. La liquidazione dei titoli sarebbe però avvenuta solo a fine gennaio 2025, senza comunicazioni. Il mancato svincolo tempestivo avrebbe impedito la ricostituzione del pegno presso il nuovo istituto, compromettendo la piena operatività della società, e la gestione si sarebbe ridotta da € 1.442.173,50 al 16 dicembre 2024 a € 1.372.653,53 al 30 gennaio 2025.
La ricorrente chiede l’accertamento della responsabilità dell’intermediario per il ritardo nella liquidazione del pegno, il risarcimento della perdita quantificata in € 100.000,00 e l’adozione di procedure più efficienti nella gestione delle garanzie. Il resistente eccepisce in via preliminare l’inammissibilità, per difformità tra reclamo e ricorso, e nel merito sostiene che per le gestioni patrimoniali non è possibile contrattualizzare tempistiche precise, dipendendo dal disinvestimento degli strumenti sottostanti; dalla data del 6 gennaio 2025 sarebbero state eseguite le vendite e i bonifici per complessivi € 1.527.407,00.
La motivazione del Collegio
Il Collegio verifica preliminarmente la propria competenza per materia. Richiama le Disposizioni ABF (Sez. I, Par. 4), secondo cui sono escluse le controversie attinenti ai servizi di investimento e alle fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell’art. 23, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998.
Sul piano del metodo, richiama il criterio della prevalenza delle finalità elaborato dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 6672/2014: si tratta di individuare quali regole di settore siano prevalentemente applicabili. In applicazione di tale principio la competenza è stata esclusa quando il ricorrente lamentava un comportamento negligente nell’adempimento di obblighi relativi alle scelte di conservazione o liquidazione dell’investimento; è stata invece affermata per le controversie sulla concreta esecuzione del contratto di deposito titoli, servizio di natura eminentemente bancaria.
Nel caso concreto, osserva il Collegio, la società non aveva chiesto il trasferimento dei titoli, ma la loro liquidazione, quindi il disinvestimento. Si tratta di attività che costituisce adempimento di prestazioni dovute dall’intermediario in esecuzione del contratto di prestazione di servizi di investimento.
La conclusione è avvalorata dall’orientamento dei Collegi territoriali richiamati (Collegio di Palermo n. 10106/2025, Collegio di Milano n. 9142/2025, Collegio di Roma n. 6684/2025). La contestazione riguarda dunque la prestazione di servizi di investimento, materia estranea alla cognizione dell’Arbitro. Il Collegio dichiara pertanto il ricorso inammissibile.
Nota della Redazione
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