Bonifici “sotto dettatura” del truffatore: operazioni autorizzate, nessun rimborso PSD2 (ABF Collegio di Roma n. 2750 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando l’operazione di pagamento è eseguita per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, la stessa deve considerarsi autorizzata e non è soggetta al regime di responsabilità previsto dalla PSD2. Rientrano in questa fattispecie le operazioni eseguite dal pagatore seguendo le indicazioni del frodatore, senza la consapevolezza di disporre una transazione, ossia le c.d. operazioni “sotto dettatura”. In tali casi non è configurabile una responsabilità oggettiva del PSP. Il Collegio può tuttavia rilevare una responsabilità concorrente dell’intermediario, secondo le norme di diritto comune, quando dalla documentazione in atti emerga un apporto causale dello stesso alla frode. L’onere di allegare e provare le modalità della truffa e l’apporto della banca grava sul ricorrente.
Il Fatto
Il ricorrente, contitolare di un conto corrente acceso presso l’intermediario, riferisce di aver ricevuto il 18.9.2024 una chiamata da un numero apparentemente riferibile alla banca. Un sedicente operatore, chiesta conferma dei dati personali, lo guidava nell’esecuzione di sei bonifici istantanei, presentati come storni di presunte operazioni non autorizzate. Il ricorrente seguiva le istruzioni, rassicurato dalla provenienza della chiamata e da messaggi di storno nel frattempo pervenuti. Dopo il sesto bonifico, insospettito, contattava il servizio clienti e comprendeva di essere stato vittima di una truffa, con una perdita complessiva di € 3.478,00.
L’intermediario respinge la richiesta di rimborso: il ricorrente ha disposto volontariamente le sei operazioni, in contrasto con le raccomandazioni diffuse dalla banca; è anomalo che un istituto chieda bonifici per annullarne altri; i pagamenti sospetti non erano mai avvenuti e il cliente avrebbe potuto verificarlo sull’app. La banca invoca inoltre l’avvenuto invio di sms alert e notifiche push e il tentativo di richiamo dei bonifici. Il ricorrente insiste per la restituzione dell’importo.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce l’importo richiesto attraverso i sei bonifici istantanei, tutti eseguiti nella stessa data. L’intermediario eccepisce che le operazioni sono state eseguite personalmente dal ricorrente: la circostanza risulta confermata dalla denuncia allegata. Manca invece l’allegazione del registro delle chiamate, in entrata e in uscita, e dei messaggi ricevuti durante la conversazione con il truffatore; gli stessi messaggi di storno non risultano provenire da un’utenza riferibile alla banca.
Il Collegio richiama l’orientamento dei Collegi ABF: quando l’operazione è eseguita per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, essa deve considerarsi autorizzata e non è soggetta al regime di responsabilità della PSD2. La regola vale anche per le operazioni eseguite dal pagatore su indicazione del frodatore, senza la consapevolezza di disporre una transazione, come nel caso delle operazioni “sotto dettatura”. Non è dunque configurabile una responsabilità oggettiva del prestatore di servizi di pagamento.
Il Collegio ammette però la possibilità di ravvisare una responsabilità concorrente del PSP, secondo le norme di diritto comune, quando dalle evidenze documentali emerga un apporto causale dell’intermediario alla frode. Indica tre ipotesi esemplificative: la mancata disponibilità, anche temporanea, del numero verde del PSP, che impedisca all’utente di verificare in via preliminare la genuinità delle indicazioni del frodatore; la mancata identificazione del tentativo di frode da parte del dipendente dell’istituto cui il pagatore si sia rivolto; il mancato rilievo di indici di frode in presenza di pagamenti disposti nella convinzione di effettuare accrediti.
Nel caso concreto la banca documenta l’invio di notifiche push e sms alert per ciascun bonifico. Il Collegio rileva la carenza di allegazioni del ricorrente sulle modalità della frode: non sono disponibili elementi per verificare un possibile coinvolgimento dell’intermediario e per integrare gli estremi di un concorso di colpa. La domanda va pertanto respinta, con rigetto del ricorso.
Nota della Redazione
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