Liste elettorali, superamento del numero massimo di firme e automatica esclusione (Cons. Stato n. 8649 del 06.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il superamento del numero massimo di sottoscrizioni prescritto per la presentazione di una lista elettorale ne determina l’automatica esclusione, senza che l’Ufficio elettorale possa procedere a una valutazione discrezionale sugli effetti delle firme eccedenti. Non è ammesso lo stralcio preventivo delle sottoscrizioni asseritamente invalide, né una regolarizzazione postuma mediante rinuncia dei sottoscrittori in eccesso. Il soccorso istruttorio resta estraneo al procedimento elettorale, caratterizzato da scansioni temporali definite e da esigenze di celerità. La previsione del tetto massimo persegue la finalità di evitare precompetizioni elettorali e condizionamenti del voto, essendo sufficiente la mera potenzialità dell’effetto dissuasivo. La relativa questione di legittimità costituzionale è infondata.
Il Fatto
Alcuni candidati di una lista provinciale presentata in Campania per il rinnovo del Consiglio regionale impugnavano davanti al TAR Campania il provvedimento con cui l’Ufficio centrale circoscrizionale aveva dichiarato la lista non valida. La lista risultava accompagnata da una dichiarazione di presentazione sottoscritta da 270 elettori, a fronte del limite massimo di 230 previsto per la fascia di popolazione interessata.
I ricorrenti deducevano l’assenza di una sanzione espulsiva espressa, il difetto di istruttoria per la presenza di firme invalide da stralciare, l’incidenza della confusione determinata da un evento sismico e la possibilità di ricondurre il numero delle sottoscrizioni entro il limite. Il TAR respingeva il ricorso con sentenza n. 1786 del 31.10.2025; di qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo nell’art. 3, comma 1, lett. b), della L.R. Campania n. 4 del 2009 e nell’art. 10 della legge n. 108 del 1968. La disciplina regionale non si discosta da quella statale, alla quale rinvia espressamente, e la potestà concorrente della Regione ha lasciato invariato l’assetto generale. L’Ufficio deve dichiarare non valide le liste che non corrispondano alle condizioni di legge, senza margini discrezionali.
La ratio del limite massimo è individuata nel contrasto alle precompetizioni elettorali: un numero eccedente di sottoscrizioni può esercitare pressione psicologica sull’elettorato e condizionare il voto. Sul punto la Corte richiama la Corte cost. n. 83 del 1992 e la Corte cost. n. 407 del 1999, nonché il precedente Cons. Stato n. 6313 del 2021. È sufficiente la potenzialità dell’effetto dissuasivo, a prescindere dal numero di liste in competizione e dall’effettivo pregiudizio arrecato ad altri candidati.
Quanto allo stralcio delle firme invalide, il controllo di validità spetta all’Ufficio elettorale e va esercitato su tutte le sottoscrizioni presentate. La verifica del superamento del tetto non può essere posposta all’accertamento di regolarità delle firme, come affermato in Cons. Stato n. 3027 del 2019. Non è consentita alcuna regolarizzazione postuma dopo il deposito della lista, pena la violazione della par condicio competitorum: il procedimento non contempla lo ius poenitendi invocato dagli appellanti (Cons. Stato n. 4323 del 2010).
Il soccorso istruttorio è estraneo al procedimento elettorale (Cons. Stato n. 1109 del 2023; Cons. Stato n. 5401 del 2020; Cons. Stato n. 4648 del 2024). Esso può al più riguardare mere irregolarità, non l’inosservanza di prescrizioni richieste a pena di non ammissione. L’evento sismico non scrimina: il principio di autoresponsabilità impone ai delegati un controllo diligente del numero di sottoscrizioni prima del deposito, tanto più che la confusione lamentata non ha impedito il corretto conteggio delle 270 firme.
Infine, la questione di legittimità costituzionale è dichiarata infondata, in disparte l’ammissibilità dell’incidente nel rito elettorale: le disposizioni rispondono all’esigenza di determinare a monte i requisiti di ammissione e sono coerenti con i principi di parità dei concorrenti, certezza e celerità. L’appello è respinto e le spese del grado sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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