P.a.s. e autotutela: la falsa dichiarazione sui vincoli esclude l’affidamento (TAR Lazio n. 234 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La procedura abilitativa semplificata di cui all’art. 6 d.lgs. n. 28/2011 appartiene al genus della s.c.i.a.: decorso il termine di trenta giorni senza ordine motivato di non effettuare l’intervento, l’attività privata diviene lecita e la situazione del segnalante si consolida. L’amministrazione conserva però un potere di autotutela atipico ex art. 21-nonies l. n. 241/1990, da esercitarsi con particolare rigore motivazionale. Il termine annuale di riesame non opera quando il dichiarante abbia falsamente attestato l’assenza di vincoli paesaggistici, ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. n. 241/1990. Chi ha determinato l’atto favorevole mediante una non veritiera prospettazione non può invocare alcun affidamento legittimo: l’onere motivazionale resta limitato alla dedotta falsità, senza bilanciamento con l’interesse privato. Il provvedimento plurimotivato è legittimo se una sola delle ragioni indipendenti regge al vaglio.
Il Fatto
La società ricorrente presenta nel marzo 2020 una p.a.s. per un impianto di produzione di biometano da biogas, attestando con relazione asseverata l’assenza di vincoli ex d.lgs. n. 42/2004, di PTPR e di PTP. Seguono numerose integrazioni e varianti; quella del dicembre 2023 eleva la capacità produttiva e amplia la superficie di intervento.
Nel 2024 la società chiede l’autorizzazione paesaggistica per la presenza di un vincolo su un corso d’acqua, ma il Comune nega la trasmissione degli atti alla Regione. Poi avvia il riesame e, con determinazione del novembre 2024, dichiara inefficace la p.a.s. e annulla d’ufficio gli atti di assenso tacitamente formatisi, con divieto di eseguire l’intervento. Il ricorso impugna gli atti e chiede il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’istituto richiamando la qualificazione della p.a.s. come d.i.a./s.c.i.a., confermata da Cons. Stato, sez. IV, n. 3989 e n. 3990 del 2024. Il decorso dei trenta giorni non perfeziona un silenzio assenso, ma rende lecita l’attività privata. Da ciò deriva che il provvedimento impugnato non incide sulla decadenza della p.a.s., ma inibisce successivamente un’attività divenuta lecita mediante un potere di riesame atipico.
Sul piano della tempestività, la Corte ritiene l’autotutela pienamente legittima. Quanto alla segnalazione originaria, la relazione asseverata attestava espressamente l’assenza di vincoli, poi rivelatasi falsa: opera quindi l’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. n. 241/1990, che consente il riesame oltre l’anno. Quanto alla variante del 2023, essa ha natura sostanziale ex art. 5, comma 1, lett. l-bis), d.lgs. n. 152/2006, per l’aumento di capacità e l’estensione dell’area, aprendo un nuovo termine.
Nel merito dei profili paesistici, il Collegio accerta il vincolo boschivo ex artt. 134 e 142, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 42/2004. La contestazione nel merito è superflua senza il procedimento di errata perimetrazione ex art. 39 n.t.a. del PTPR; la cartografia regionale ha efficacia certativa. La nota municipale di diniego è rimasta inoppugnata nei termini ex art. 29 cod. proc. amm.
È inoltre incontestato il vincolo ex art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 42/2004 sul corso d’acqua pubblico, con fascia di 150 metri: non un rio minore, ma acqua pubblica tutelata dal PTPR. Sull’affidamento, la Corte richiama Cons. Stato, ad. plen., n. 8 del 2017: la non veritiera prospettazione esclude ogni affidamento incolpevole e riduce l’onere motivazionale alla sola falsità dedotta. Il provvedimento plurimotivato è quindi legittimo per il solo profilo paesistico, con assorbimento degli altri motivi e rigetto della domanda risarcitoria.
Nota della Redazione
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