Ottemperanza a decreto ingiuntivo del giudice del lavoro e limiti ai soli (TAR Sicilia n. 1830 del 06.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un titolo esecutivo del giudice ordinario, il giudice amministrativo è vincolato al comando contenuto nel provvedimento e non può integrarlo né precisarne il contenuto. La spettanza degli interessi legali maggiorati deve essere accertata nel merito dal giudice della cognizione, con indicazione nel titolo; in difetto, il creditore può esigere solo gli interessi ex art. 1284, comma 1, cod. civ.. Il giudice dell’esecuzione non può sostituirsi a quello della cognizione applicando una norma speciale diversa da quella generale.

Il Fatto

Con due decreti ingiuntivi non opposti, il Tribunale di Messina, in funzione di Giudice del Lavoro, ha ingiunto alla CCIAA di Messina il pagamento in favore della ricorrente di due somme complessive di € 50.000,00 ciascuna, oltre interessi e spese. La parte intimata ha corrisposto il capitale, lasciando inadempiuto il debito da interessi.

La ricorrente ha quindi agito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esatta ottemperanza, limitatamente agli interessi moratori dovuti ai sensi dell’art. 1284 cod. civ. nel testo modificato dall’art. 17 della legge n. 162/2014, per complessivi € 8.031,07. L’amministrazione si è costituita, documentando il pagamento della minor somma di € 3.923,64, imputata a interessi, compensi professionali e rivalutazione monetaria.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dal perimetro dei propri poteri. A fronte di statuizioni del giudice civile, il giudice dell’ottemperanza svolge una mera attività esecutiva ed è rigidamente vincolato al comando del titolo. Non può integrare la decisione civile né dar vita a un giudicato a formazione progressiva: gli manca la giurisdizione sul rapporto sottostante.

Su questa base il Collegio richiama il proprio orientamento, citando TAR Sicilia, Catania, sez. IV, n. 724 del 24.2.2025 e TAR Sicilia, Catania, sez. III, n. 3657 del 7.11.2024: riconoscere una cognizione piena significherebbe ammettere il sindacato sul rapporto di cui il giudice amministrativo difetta di giurisdizione.

Passando al merito, il Tribunale richiama la giurisprudenza di legittimità. Spetta al giudice del merito indicare quale specie di interessi legali commina; in difetto, sono dovuti solo gli interessi legali generici previsti dall’art. 1284 cod. civ., norma di portata generale rispetto alle ipotesi speciali. L’accertamento degli elementi costitutivi della fattispecie speciale attiene al merito e non può essere risolto in sede esecutiva (Cass. civ., sez. III, n. 22457 del 27 settembre 2017).

Il creditore può esigere gli interessi maggiorati di cui al comma 4 dell’art. 1284 cod. civ. solo se il titolo esecutivo, nel dispositivo o nella motivazione, contiene l’accertamento della loro spettanza (cfr. Cass. Sez. Un. n. 12449 del 7 maggio 2024). In caso contrario il giudice dell’esecuzione deve limitarsi a riconoscere gli interessi nella misura della norma generale (Cass. civ., sez. III, n. 8128 del 23 aprile 2020).

Nel caso concreto, il primo decreto ingiuntivo statuisce gli “interessi dal dovuto al soddisfo” senza ulteriori specificazioni; il secondo ingiunge gli “interessi legali“, del pari non specificati. In assenza di diversa statuizione, l’ammontare degli interessi risulta esattamente quantificato secondo la norma generale. Poiché la ricorrente non ha contestato sotto altro profilo l’esattezza del versamento eseguito dall’amministrazione, la domanda di pagamento della maggior somma secondo il saggio previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali è diretta ad azionare una pretesa priva di fondamento nei titoli. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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