Omessa comunicazione dell’avviso di trattazione e riproposizione delle ragioni in appello (Cass. civ. Sez. 5 n. 14949 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi di appello in virtù del richiamo di cui all’art. 61 del medesimo decreto, adempie a un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. L’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione determina la nullità della decisione comunque pronunciata. La riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo, in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello nel processo tributario.
Il Fatto
Il contribuente impugnava una cartella di pagamento relativa alla TARSU, per l’anno d’imposta 2009, concernente due immobili siti nel Comune di Serradifalco. Contestava il difetto di motivazione dell’atto, l’inesistenza del servizio di raccolta nella contrada Falbaccari e l’erroneità della pretesa sulla superficie di un immobile, oltre all’illegittimità della deliberazione tariffaria adottata dalla Giunta.
Il ricorso veniva rigettato dalla Commissione tributaria provinciale. L’appello del contribuente era respinto dalla Commissione tributaria regionale, che escludeva la nullità del procedimento di primo grado per tardiva comunicazione dell’avviso di trattazione e dichiarava inammissibili gli altri motivi, ritenendoli una mera riproposizione delle doglianze già formulate in primo grado. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso con cui si deduceva l’omesso esame della dedotta tardività della comunicazione dell’avviso di trattazione. Richiamando il principio già affermato da Cass. n. 28843 del 2017, ha ribadito che la comunicazione della data di udienza deve avvenire almeno trenta giorni prima; in mancanza, la decisione è nulla. Nel caso di specie, l’avviso era stato notificato con soli quattordici giorni liberi di preavviso e la CTR non aveva offerto alcuna risposta sul punto.
La Corte ha inoltre accolto il terzo motivo, relativo all’omesso esame dei motivi di appello dichiarati inammissibili. Ha precisato che la riproposizione delle ragioni di impugnazione già formulate in primo grado soddisfa il requisito di specificità dell’appello tributario, data la natura devolutiva piena del mezzo. Tale principio è stato ritenuto particolarmente aderente al caso in esame, in cui tutte le questioni erano di mero diritto, non essendo richiesto all’appellante di ricercare nuovi argomenti giuridici.
La Corte ha accolto i motivi n. 1 e n. 3, assorbiti i restanti e, cassando la sentenza impugnata, ha disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui è demandata anche la regolazione delle spese di legittimità.
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Nota della Redazione
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