Litisconsorzio tributario cristallizzato nel giudizio di rinvio (Cass. civ. Sez. V n. 18995 del 11.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci comporta un caso di litisconsorzio necessario originario, con la conseguenza che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado, anche d’ufficio. Tuttavia, nel giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione non può essere eccepita né rilevata d’ufficio la non integrità del contraddittorio per originaria esigenza di litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ. quando la questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e rilevata dal giudice di legittimità, dovendosi presumere che il contraddittorio sia stato ritenuto integro in quella sede. Ne consegue che nel giudizio di rinvio e nel successivo giudizio di legittimità partecipano, in veste di litisconsorti necessari, soltanto coloro che furono parti nel primo giudizio davanti alla Corte di cassazione.

Il Fatto

Il contribuente era attinto da un avviso di accertamento per l’anno di imposta 1997, in conseguenza di reddito da partecipazione in una società in accomandita semplice, a sua volta accertata per operazioni soggettivamente inesistenti.

Il giudice di prossimità non accoglieva le ragioni del contribuente, che proponeva appello; il collegio di secondo grado accoglieva il gravame, ma la sentenza era cassata con rinvio per motivazione carente. Riassunto il giudizio, il collegio del rinvio rigettava le ragioni della parte privata, che ricorre nuovamente per cassazione con tre motivi. Il Procuratore generale concludeva per il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. pen., la violazione del principio di diritto del giudizio rescindente: il giudice del rinvio avrebbe dovuto riesaminare il merito dell’appello, non dichiararlo inammissibile per genericità dei motivi. La Corte lo ha reputato inammissibile, poiché la sentenza impugnata non aveva affatto declinato l’appello per genericà, ma lo aveva rigettato argomentando diffusamente nel merito, ritenendo i motivi specifici e scrutabili.

Il secondo motivo verteva sull’integrità del litisconsorzio necessario fra società e soci, per essersi il giudizio svolto nei confronti del solo socio. La Corte lo ha riconosciuto astrattamente apprezzabile ma non fondato nel caso concreto, trattandosi di ulteriore ricorso a seguito di cassazione con rinvio.

Il Collegio ha richiamato il principio di Sezioni Unite n. 14815 del 2008, secondo cui la controversia coinvolge inscindibilmente società e tutti i soci, salvo questioni personali, e il giudizio senza la loro partecipazione è nullo. Ha poi precisato che il rinvio al primo giudice non è necessario quando ricorrono identità di causa petendi, simultanea proposizione dei ricorsi, simultanea trattazione in entrambi i gradi e identità sostanziale delle decisioni (Cass. V n. 3830/2010; Cass. V n. 3789/2018).

Il passaggio decisivo è però un altro: nel giudizio di rinvio la questione del contraddittorio non può essere sollevata se non fu dedotta con il ricorso per cassazione e rilevata dal giudice di legittimità. Il contraddittorio si presume integro in quella sede e resta cristallizzato a quello del giudizio di rinvio (Cass. III n. 5061/2007; Cass. VI-3 n. 21096/2017; Cass. III n. 28333/2024).

Il terzo motivo, per omessa motivazione, è stato parimenti respinto: il giudice di merito ha bilanciato le risultanze probatorie e valutato la prova liberatoria non resa dal contribuente. Il ricorso per cassazione non consente di riesaminare il merito, ma solo di controllare la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale delle argomentazioni. Il ricorso è stato quindi rigettato, con contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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