Litispendenza comporta inammissibilità del ricorso ABF se pende causa ordinaria (ABF Collegio di Bari n. 534 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto all’Arbitro Bancario Finanziario è inammissibile quando la controversia sia già stata sottoposta all’autorità giudiziaria, ai sensi della Sez. I, § IV, alinea 5, delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. La preclusione opera anche in assenza di piena coincidenza delle domande, ogni qualvolta la questione dedotta davanti al giudice ordinario costituisca antecedente logico della vicenda rimessa al vaglio dell’Arbitro e rientri nel perimetro della sua cognizione. La pendenza del giudizio ordinario, non accompagnata da rinuncia o da abdicazione al medesimo, preclude dunque la decisione nel merito.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un contratto di cessione del quinto della retribuzione stipulato nel marzo 2020 e estinto anticipatamente nel giugno 2024, lamenta il diniego dell’intermediario al rimborso pro quota dei costi del finanziamento non maturati. Chiede la restituzione degli oneri commissionali trattenuti all’erogazione per complessivi euro 1.199,76, oltre interessi legali, in proporzione lineare al periodo di ammortamento non usufruito; in subordine invoca il criterio della curva degli interessi, la retrocessione delle rate versate in eccedenza e la refusione delle spese di assistenza professionale.
Instaurato il contraddittorio, l’intermediario eccepisce l’inammissibilità del ricorso, allegando che le medesime contestazioni sono state formulate dal ricorrente nel giudizio pendente davanti al Giudice di Pace di Conegliano e di aver ricevuto notifica dell’atto di citazione in data 24/09/2025.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di inammissibilità. Il ricorrente agisce per l’accertamento del diritto alla restituzione pro quota dei costi corrisposti in unica soluzione in sede di erogazione del finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, anticipatamente estinto rispetto all’originaria scadenza. La resistente ha prodotto copia del ricorso innanzi al GdP di Conegliano, con cui il medesimo ricorrente ha chiesto il rimborso delle commissioni applicate allo stesso contratto, per il medesimo importo; l’atto di citazione con udienza di prima comparizione fissata al 20/05/2026 e la notifica nei confronti dell’intermediario in data 24/09/2025, di poco successiva alla proposizione del ricorso all’ABF.
Dalla verifica della documentazione, il Collegio rileva una possibile litispendenza, attesa la preventiva sottoposizione della questione all’Autorità giudiziaria. Richiamando la Sez. I, § IV, alinea 5, delle Disposizioni emanate dalla Banca d’Italia, il Collegio ribadisce che è precluso all’Arbitro pronunciarsi su ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all’Autorità Giudiziaria. La preclusione opera anche quando non vi sia piena coincidenza di domande, purché la questione posta all’esame del giudice possa rappresentare un antecedente logico rispetto alla vicenda rimessa al vaglio dell’ABF che entri nel suo perimetro di cognizione (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. n. 10851/2018).
Il Collegio valorizza, inoltre, la condotta processuale del ricorrente: egli non ha sollevato eccezioni al riguardo, avendo formalmente rinunciato alle repliche in data 28/10/2025, e non ha manifestato la volontà di abdicare dal giudizio ordinario instaurato innanzi al GdP. Tali circostanze confermano la sussistenza della situazione di litispendenza.
Alla luce di tali rilievi, il Collegio dichiara il ricorso inammissibile, senza esaminare nel merito le domande di rimborso pro quota e le richieste accessorie.
Nota della Redazione
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