Frodi su carta di credito (ABF Collegio di Bologna n. 5349 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei servizi di pagamento disciplinati dal d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della PSD 2, è onere dell’intermediario provare che l’operazione disconosciuta sia stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata ai sensi dell’art. 10, comma 1. Assolto tale onere, grava sul cliente dimostrare che l’accaduto non dipenda da una condotta ascrivibile a propria colpa grave; le mancate allegazioni del cliente sulle circostanze della frode sono elemento di convincimento in tal senso. Sussistono tuttavia gli indici di anomalia dell’art. 8 del DM n. 112/2007, e il loro mancato rispetto integra una responsabilità concorrente dell’intermediario, che riduce il rimborso dovuto.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una carta di credito rilasciata dall’intermediario, ha disconosciuto quattordici operazioni di pagamento on line, effettuate tra il 26 ottobre e il 1° novembre 2025 a favore di un soggetto estero, per complessivi € 383,11. Ha precisato di essere l’unico utilizzatore della carta, di averla sempre detenuta e di non averla mai impiegata per acquisti on line, che esegue esclusivamente mediante carte virtuali generate dall’istituto. Ha chiesto la restituzione della somma sottratta.
L’intermediario ha eccepito che il cliente non ha prodotto elementi utili alla ricostruzione della frode; che le operazioni sono state eseguite su commercio elettronico sicuro, autenticate con OTP generato da Mobile Token previa validazione del PIN, correttamente registrate e contabilizzate; e che l’assenza di allegazioni rende inverosimile l’assenza di un concorso colposo del cliente.
La motivazione del Collegio
Il Collegio rileva anzitutto un profilo di principio della domanda: mentre il ricorrente ha chiesto € 383,11, la somma delle operazioni contestate è pari a € 447,43. La domanda va quindi esaminata nei limiti dell’importo richiesto.
Sul piano sostanziale, le operazioni ricadono nell’ambito del d.lgs. n. 11/2010 modificato dal d.lgs. n. 218/2017. L’intermediario ha fornito la prova che ciascuna operazione è stata validata con l’inserimento dell’OTP generato da Mobile Token a seguito di notifica push, quale fattore di possesso, e del PIN, quale fattore di conoscenza. L’onere probatorio dell’istituto è dunque assolto.
Il peso si sposta allora sul cliente, che deve dimostrare l’assenza di colpa grave. Il ricorrente si è limitato ad asserire la clonazione dello strumento, senza offrire elementi concreti. Il Collegio richiama l’orientamento del Collegio di Coordinamento n. 897/2014, secondo cui l’impiego della tecnologia a microchip rende l’ipotesi della clonazione altamente improbabile, salvo prova contraria del cliente, e le mancate allegazioni sulle circostanze della frode costituiscono elemento valutabile ai fini della colpa grave.
Il Collegio non si ferma però a questa conclusione. Verifica il rispetto degli indici di anomalia previsti dall’art. 8 del DM n. 112/2007 e rileva che sei operazioni sono state eseguite il 26 ottobre in meno di un’ora e cinque il giorno successivo nell’arco di mezz’ora, con ulteriori undici operazioni bloccate nei giorni 26, 27 e 28 ottobre. Tali sequenze integrano il parametro delle sette o più richieste di autorizzazione nelle 24 ore per la stessa carta.
L’intermediario ha quindi colposamente omesso di attivarsi per impedire il rischio di frode. Il Collegio riconosce un concorso di responsabilità e dispone il rimborso di € 200,00, con contributo alle spese della procedura a carico dell’intermediario e rimborso di € 20,00 al ricorrente.
Nota della Redazione
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