Amministratore di fatto di società “cartiera”: irrogabili le sanzioni senza necessità di accertare la fictio societaria (Cass. civ. Sez. 5 n. 8628 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina di cui all’art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973 consente all’Amministrazione finanziaria di imputare al contribuente i redditi formalmente intestati a una società di capitali, qualora sia provato, anche solo in via presuntiva, che egli ne sia l’effettivo possessore per interposta persona, gestendo l’ente uti dominus. In tale ipotesi, la prova dell’avvenuta traslazione del reddito non richiede la dimostrazione che la società costituisca una mera fictio o un soggetto giuridicamente inesistente, essendo sufficiente accertare il totale asservimento dell’ente all’interponente e l’effettiva percezione dei proventi. Ne consegue che le sanzioni amministrative sono legittimamente irrogate in capo all’amministratore di fatto, in quanto il rapporto fiscale che viene in considerazione non è quello proprio della società ex art. 7 d.l. n. 269/2003, ma quello specifico dell’interponente, quale effettivo possessore dei redditi. Inoltre, il principio di specialità di cui agli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 74/2000 non opera nella fase di cognizione, ove l’irrogazione della sanzione è sempre doverosa, ma rileva solo in sede di esecuzione, dovendo la sanzione restare ineseguibile in caso di sentenza penale di condanna irrevocabile.
Il Fatto
A seguito di un procedimento penale, l’Amministrazione finanziaria contestava al contribuente, quale amministratore di fatto di una società a responsabilità limitata, l’utilizzo indebito di crediti d’imposta in compensazione e plurime violazioni in materia di imposte sui redditi, IRAP e IVA. Gli atti di contestazione erano fondati sull’assunto che la società fosse un mero schermo per attività fraudolente, con il contribuente quale reale fruitore dei benefici illeciti.
Sia la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano sia la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia rigettavano le doglianze del contribuente, confermandone la qualifica di amministratore di fatto e la responsabilità per le sanzioni irrogate. Avverso la sentenza d’appello, il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente la questione relativa alla qualifica di amministratore di fatto e alla conseguente responsabilità sanzionatoria. In primo luogo, ha ritenuto inammissibile la doglianza volta a rimettere in discussione la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, non essendo consentito in sede di legittimità contrapporre un diverso apprezzamento degli elementi di fatto. Ha inoltre precisato che la sentenza penale di condanna, ancorché non definitiva, costituisce un valido indizio o elemento di prova critica utilizzabile nel processo tributario, non essendo necessaria l’osservanza delle formalità processuali penali.
Quanto al merito, la Corte ha affrontato il tema della responsabilità dell’amministratore di fatto di una società definita “cartiera”. Ha chiarito che l’art. 7 d.l. n. 269/2003, il quale esclude la responsabilità personale dell’amministratore che agisce nell’interesse e a beneficio della società con personalità giuridica, non trova applicazione quando l’agente abbia agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando la società come strumento per fini illeciti. In tale evenienza, il meccanismo applicabile è quello dell’interposizione fittizia di cui all’art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973.
La Suprema Corte ha quindi superato il precedente orientamento che richiedeva la dimostrazione che la società costituisse una mera fictio; tale accertamento non è necessario, né giuridicamente configurabile, in ragione del valore organizzativo dell’ente. Ciò che rileva è che la persona fisica, amministratore di fatto o di diritto, sia il reale beneficiario dei redditi formalmente prodotti dalla società e la gestisca uti dominus. Su tale presupposto, i redditi possono essere imputati all’interponente, con conseguente irrogazione delle sanzioni a suo carico.
Infine, la Corte ha rigettato il motivo concernente il principio di specialità tra sanzioni penali e amministrative. Ha evidenziato che l’art. 21 del d.lgs. n. 74/2000 impone all’ufficio di irrogare comunque le sanzioni amministrative, salvo che queste non siano eseguibili in pendenza del procedimento penale. La valutazione circa l’eventuale coincidenza delle condotte e l’operatività del principio di specialità è rimessa alla sola fase esecutiva e non può essere sollevata nel giudizio di cognizione avverso l’atto di contestazione. Il ricorso è stato, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e delle sanzioni ex art. 96 c.p.c..
Nota della Redazione
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