Il locatore titolare unico del POD è officina di produzione energetica (TAR Lombardia n. 2412 del 13.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accisa sull’energia elettrica, è officina di produzione e di acquisto di energia elettrica, e non rivenditore, il proprietario di un immobile che sia titolare unico del POD e del relativo contratto di fornitura, il quale alimenti tutti i locali dell’unità immobiliare concessi in godimento a terzi e fornisca ai detentori una serie di servizi connessi a tale godimento, rispetto ai quali la controprestazione periodica non ha diretto collegamento con l’energia impiegata, non misurata né fatturata. In tale ipotesi ricorre un contratto multiservice: il consumatore finale è lo stesso cessionario, che non acquista energia ma un servizio autonomo derivato dal suo uso, con la conseguenza che il rapporto fiscale intercorre esclusivamente tra l’ente impositore e il produttore o il fatturante in rivendita. Il diniego di licenza di esercizio fondato sulla sola pluralità di soggetti presenti nella medesima unità immobiliare e alimentati dal medesimo POD è pertanto illegittimo.

Il Fatto

Una società trasmetteva all’Ufficio delle Dogane di Como, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 504/1995, denuncia di attività di officina di produzione di energia elettrica da cogenerazione, con contestuale richiesta di licenza di esercizio e istanza di applicazione dell’accisa agevolata sul gas naturale impiegato per l’autoproduzione.

L’Ufficio respingeva l’istanza con provvedimento del 14 giugno 2023, ritenendo incompatibile con il regime fiscale delle accise la presenza di una pluralità di soggetti nella stessa unità immobiliare approvvigionata tramite il medesimo POD, da cui la necessità di separare le utenze ascrivibili agli altri operatori. La società impugnava il diniego, i verbali di sopralluogo e constatazione e la nota dell’Agenzia, deducendo la propria qualità di autoproduttore e la corretta coincidenza tra unità di consumo e singola unità immobiliare.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla ricostruzione del fatto generatore dell’accisa, individuato nell’art. 52 del D.Lgs. 504/1995 nella fabbricazione, estrazione o importazione del bene, e della condizione di esigibilità nella immissione al consumo, cioè nella fornitura al consumatore finale. I passaggi commerciali verso intermediari che non integrano tali presupposti restano fiscalmente irrilevanti, perché di natura contrattuale e collocati su un piano distinto da quello tributario.

Su questa base il giudice richiama Cass. n. 15976 del 2021, che in una fattispecie di sito industriale ripartito tra imprese terze ha fornito una nozione estesa di intermediazione, escludendo rilievo fiscale ai rapporti tra il primo acquirente e i soggetti operanti nell’immobile in forza di titoli contrattuali onnicomprensivi di utilità varie.

Il chiarimento decisivo viene da Cass. n. 7183 del 2023: è soggetto passivo il fabbricante, ovvero colui che esercita un’officina di produzione, e a lui sono equiparati gli acquirenti che acquistano per rivendita. Non ricorre però una rivendita ove l’energia sia utilizzata dal cessionario per la fornitura di un ulteriore servizio: in tal caso il consumatore finale è il cessionario stesso, mentre il destinatario dell’ulteriore prestazione riceve un servizio autonomo e la relativa controprestazione non è incentrata sull’energia in sé.

Applicando tali principi, il Collegio rileva che i contratti di locazione commerciale e di servizi stipulati con le società insediate evidenziano natura multiservice: alla locazione di porzione dell’immobile si affiancano oneri e servizi accessori posti a carico della locatrice, quali la manutenzione degli spazi e i servizi di portineria. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del diniego di licenza di esercizio di officina di produzione e di acquisto di energia elettrica. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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