Indennizzo per mero ritardo solo con potere sostitutivo nei procedimenti d’impresa (TAR Calabria n. 1696 del 15.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto all’indennizzo per il mero ritardo previsto dall’art. 2-bis, comma 1-bis, legge n. 241/1990 non sorge per il solo superamento del termine di conclusione del procedimento. Esso presuppone che l’istante abbia tempestivamente attivato il potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9-bis, legge n. 241/1990, azionato nel termine di venti giorni dalla scadenza del termine procedimentale, secondo quanto disposto dall’art. 28, comma 2, d.l. n. 69/2013. L’ambito di applicazione della disposizione resta inoltre circoscritto, in via sperimentale e fino all’emanazione dei previsti regolamenti, ai soli procedimenti amministrativi relativi all’avvio e all’esercizio dell’attività di impresa, iniziati dopo l’entrata in vigore della legge di conversione. Ne consegue l’inammissibilità della domanda risarcitoria non formulata con il ricorso introduttivo e l’infondatezza della domanda indennitaria avanzata al di fuori di tale perimetro.

Il Fatto

Un’associazione ha adito il giudice amministrativo chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere su due istanze inviate nell’aprile 2022 alla Prefettura di Cosenza per la nomina di quattro associati quali guardie particolari giurate zoofile, ai sensi della legge n. 189/2004. Le istanze sarebbero rimaste senza esito anche dopo le diffide e le richieste di chiusura del procedimento, oltre i novanta giorni indicati dalla circolare ministeriale del 2021.

La ricorrente ha quindi chiesto la condanna dell’amministrazione a concludere il procedimento e il pagamento dell’indennizzo ex art. 2-bis, legge n. 241/1990, lamentando il lungo ritardo e il pregiudizio arrecato all’associazione e ai suoi associati. L’amministrazione, costituitasi, ha resistito al ricorso. Con sentenza non definitiva del 6 marzo 2023 il Tribunale ha accolto la domanda avverso il silenzio e disposto la conversione del rito per la trattazione della sola domanda indennitaria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio delimita anzitutto l’oggetto del giudizio. La ricorrente ha evocato una pretesa risarcitoria soltanto nelle memorie successive, senza formularla con il ricorso introduttivo. Si tratta, per il Tribunale, di una impropria sovrapposizione di istituti profondamente diversi quali il risarcimento e l’indennizzo; ove la domanda fosse stata effettivamente proposta, ne andrebbe dichiarata l’inammissibilità.

Passando alla domanda indennitaria, il Tribunale richiama l’orientamento della giurisprudenza amministrativa, che cita tra le altre Cons. Stato n. 4258 del 2026 e Cons. Stato n. 7797 del 2023. Il mero superamento del termine di conclusione del procedimento, in difetto dell’esercizio del potere sostitutivo, non è sufficiente a fondare il diritto all’indennizzo da mero ritardo. L’art. 28, comma 2, d.l. n. 69/2013 impone all’istante di azionare il potere sostitutivo richiedendo l’emanazione del provvedimento non adottato, entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine procedimentale.

Il Collegio esamina poi il perimetro applicativo della disposizione. L’art. 28, comma 10, d.l. n. 69/2013 ha circoscritto gli effetti dell’art. 2-bis, comma 1-bis, in via sperimentale e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ai procedimenti amministrativi relativi all’avvio e all’esercizio dell’attività di impresa iniziati successivamente a tale data. Il comma 12 ha previsto un regolamento attuativo destinato a confermare, rimodulare o cessare le disposizioni, ma tale regolamento è inattuato.

Da qui la conseguenza: l’ambito di efficacia della norma resta limitato ai soli procedimenti di impresa, con esclusione della fattispecie esaminata, relativa alla nomina di guardie zoofile. La domanda di indennizzo va pertanto respinta per difetto dei requisiti fissati dal combinato disposto della legge n. 241/1990 e del d.l. n. 69/2013. Il ricorso è respinto nel suo complesso, con compensazione delle spese dell’intero giudizio in ragione dell’accoglimento solo parziale delle domande.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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