Lodo non esecutivo enunciato in sentenza: registro tra atto enunciato e caso d’uso (Cass. civ. Sez. 5 n. 1133 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, la produzione in giudizio di un lodo arbitrale non dichiarato esecutivo, anche nell’ambito del giudizio di impugnazione per nullità dinanzi alla Corte d’Appello ai sensi dell’art. 828 c.p.c., non integra un caso d’uso ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 131/1986. Qualora il lodo, sprovvisto di esecutività e non registrato, sia espressamente enunciato nella sentenza d’appello che lo abbia parzialmente confermato e parzialmente riformato, la parte riformata perde efficacia giuridica ed è sostituita dalla pronuncia giudiziale, che costituisce atto dell’autorità giudiziaria definente la controversia, soggetto a registrazione in misura proporzionale ex art. 8, lett. b), della tariffa. La parte confermata e non incisa dalla declaratoria di nullità conserva validità ed efficacia tra le parti e costituisce atto enunciato soggetto a registrazione ai sensi dell’art. 22, comma 1, del d.P.R. n. 131/1986, non ricorrendo le ipotesi di cessazione degli effetti o di esecuzione delle statuizioni di cui ai commi 2 e 3.

Il Fatto

Tra la società, poi fallita, e altra società era stato pronunciato un lodo arbitrale relativo alla cessione di un ramo d’azienda. Il lodo, non dichiarato esecutivo, era stato impugnato per nullità dinanzi alla Corte d’Appello, che ne aveva dichiarato la nullità parziale e rideterminato l’importo dovuto. L’Agenzia delle Entrate aveva quindi emesso un avviso di liquidazione dell’imposta di registro in misura proporzionale, impugnato dalla contribuente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale.

La CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso, riconoscendo dovuta la tassa fissa. La Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione, escludendo che la sentenza d’appello avesse contenuto patrimoniale e che potesse farsi ricorso a elementi esterni all’atto registrato. Avverso tale sentenza l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo, la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 5 e 37 del d.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 8, lett. b) e c), della tariffa, parte prima, sostenendo l’applicabilità dell’imposta proporzionale. La Corte ha ritenuto il motivo fondato: la sentenza d’appello, riformando parzialmente il lodo, si è sostituita ad esso quale fonte della statuizione di condanna. La pronuncia di gravame, nell’accogliere parzialmente i motivi e nel rideterminare il credito, ha effetti autonomi e contiene una condanna al pagamento di somme, rendendola atto dell’autorità giudiziaria che definisce la controversia. Pertanto, trova applicazione l’art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa, parte prima, che assoggetta a imposta proporzionale la sentenza che contiene condanna a prestazione patrimoniale. La motivazione del giudice del gravame, secondo cui la traslazione patrimoniale si desumerebbe da elementi esterni, è errata, essendo tale elemento intrinseco all’atto registrato.

Con il secondo motivo, la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 5 e 22 del d.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 2, comma 2, della tariffa, parte seconda. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 7682 del 2023, secondo cui il deposito di un documento a fini probatori in un procedimento contenzioso non costituisce caso d’uso. Ne consegue che la produzione del lodo non esecutivo nel giudizio di impugnazione per nullità non integra il presupposto impositivo di cui all’art. 6 del d.P.R. n. 131/1986.

Tuttavia, nel caso di specie, il lodo non registrato era stato espressamente enunciato nella sentenza d’appello, che lo ha in parte confermato e in parte riformato. Per la parte riformata, il lodo perde efficacia giuridica e viene sostituito dalla pronuncia della Corte d’Appello; per la parte non incisa dalla declaratoria di nullità, conserva validità. Tale parte del lodo costituisce atto enunciato soggetto a registrazione ex art. 22, comma 1, del d.P.R. n. 131/1986, non ricorrendo le ipotesi di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.

In assenza di precedenti specifici, la Corte ha enunciato i principi di diritto sopra riportati e ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

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