Licenziamento collettivo e inammissibilità del ricorso per cassazione volto alla rivalutazione dei carichi di famiglia (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11393 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, sollecitando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un non consentito terzo grado. L’art. 348-ter cod. proc. civ. preclude l’esame delle censure avverso la sentenza di appello che non si sia distaccata dal ragionamento del giudice di primo grado, quando la parte non abbia indicato le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni dimostrandone la diversità.

Il Fatto

La società aveva impugnato la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, rigettando il suo reclamo, aveva confermato l’annullamento del licenziamento collettivo intimato alla lavoratrice e l’ordinanza di reintegra nel posto di lavoro con condanna al pagamento delle retribuzioni maturate, nel limite di dodici mensilità.

La Corte territoriale aveva ritenuto erronea l’attribuzione alla dipendente di un punteggio pari a zero per i carichi di famiglia, considerato dimostrato che la stessa avesse due figli a carico al 50%, e aveva giudicato arbitraria l’emissione del CUD 2022 da parte della società a ridosso della procedura di mobilità.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, unico motivo, con cui la società deduceva l’omesso esame di un fatto decisivo per non avere la Corte di merito considerato che i carichi di famiglia risultanti dall’ultima certificazione fiscale erano pari a zero.

Ha rilevato che la decisione impugnata non si era distaccata dal ragionamento del giudice di primo grado e che la ricorrente non aveva indicato le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, dimostrandone la diversità, sicché trovava applicazione l’art. 348-ter cod. proc. civ.

Nel merito, la Corte ha osservato che la censura sollecitava un giudizio di merito attraverso la rilettura dei documenti prodotti, mirando a una rivalutazione delle risultanze fattuali già esaminate dai giudici di merito, le quali avevano ritenuto dimostrato che la lavoratrice fosse gravata da carichi di famiglia al 50% anche per i periodi d’imposta 2021 e 2022, sulla base delle dichiarazioni dei redditi della stessa e del coniuge e del CUD del coniuge.

Ha infine precisato che il mero richiamo delle difese riproposte in appello, non contenendo alcuna critica alla sentenza impugnata e presupponendo l’accoglimento dell’unica censura, non costituiva motivo di impugnazione; il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della società alla refusione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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