No lottizzazione abusiva senza lesione della potestà programmatoria (TAR Sicilia n. 1541 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La lottizzazione abusiva di cui all’art. 30, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 si articola in due fattispecie, quella materiale e quella cartolare, che possono concorrere. Ai fini della configurabilità è necessario un intervento globalmente apprezzabile in termini di trasformazione urbanistico-edilizia, di aggravio del carico insediativo e di pregiudizio per la potestà programmatoria dell’amministrazione, da valutare in modo complessivo e non atomistico. Non integra la fattispecie la realizzazione di pochi edifici, assistiti da regolari titoli edilizi e rispettosi degli indici fondiari, sparsi su un’area agricola ampia e corredati di modeste opere di urbanizzazione connaturali alla destinazione del fondo, né l’insieme di donazioni in linea retta e vendite di limitati lotti privo di un intento lottizzatorio univoco.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di una porzione di villetta bifamiliare acquistata con atto trascritto nel 2020, hanno impugnato l’ordinanza con cui il Comune ha contestato una lottizzazione abusiva e disposto la sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 30, comma 7, d.p.r. 380/2001. L’area, classificata dal PRG come zona E – verde agricolo, era stata interessata negli anni da frazionamenti, donazioni tra parenti in linea retta e cessioni a terzi, con la costruzione di quattro edifici su sei previsti.
Il Comune ha ravvisato profili tanto materiali quanto cartolari, richiamando la formazione di un insediamento residenziale non autorizzato. Avviato anche un procedimento di annullamento d’ufficio della concessione edilizia, i ricorrenti hanno dedotto l’insussistenza dei presupposti della lottizzazione e la violazione del legittimo affidamento ingenerato dal parere istruttorio favorevole del 2013.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il primo motivo, incentrato sull’accertamento degli elementi costitutivi della lottizzazione abusiva. Dopo aver ripercorso la disciplina dell’art. 30 d.P.R. n. 380/2001, il Tribunale ha distinto la fattispecie materiale, realizzata con opere che trasformano il territorio in violazione degli strumenti urbanistici, da quella cartolare, predisposta mediante frazionamento e vendita di lotti che rivelino in modo non equivoco la destinazione edificatoria, richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 5108 del 2015 e Cons. Stato, Sez. V, n. 4429 del 2012.
Sul piano cartolare il TAR ha ribadito che non basta il mero riscontro del frazionamento e delle plurime vendite, occorrendo un quadro indiziario dal quale desumere in maniera inequivoca l’intento lottizzatorio. Sul piano materiale, richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 9275 del 2024, ha precisato che gli interventi vanno valutati nel loro complesso e non con approccio atomistico, avendo riguardo al bene giuridico tutelato, ossia la salvaguardia della potestà programmatoria dell’amministrazione.
Applicando tali principi, il Tribunale ha rilevato che la stessa ordinanza impugnata attesta come i quattro edifici realizzati rispettino gli indici di edificabilità delle zone agricole e siano assistiti da regolari titoli edilizi. Le opere di urbanizzazione contestate, costituite da stradelle interpoderali, risultano minime, autorizzate e connaturali alla destinazione agricola del fondo.
Ha inoltre escluso che donazioni in linea retta e vendite di limitati lotti, pur non esaurendo l’operazione, valgano a disvelare in modo inequivoco un intento lottizzatorio. L’esiguità delle opere non determina quell’incremento del carico insediativo idoneo a ledere il bene giuridico tutelato dall’art. 30 t.u..
Il ricorso è stato quindi accolto con annullamento dell’ordinanza. Le censure procedimentali e sull’elemento soggettivo sono restate assorbite; il motivo relativo all’annullamento d’ufficio è stato dichiarato inammissibile, trattandosi di procedimento avviato ma non concluso, in applicazione dell’art. 34, comma 2, c.p.a.. Le spese sono state compensate.
Nota della Redazione
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