Lottizzazione abusiva e reati edilizi distinti senza ne bis in idem (Cass. pen. Sez. 3 n. 1902 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari reali, il principio del ne bis in idem, che opera tra procedimenti prim’ancora che tra provvedimenti, non preclude l’adozione di un nuovo sequestro quando i fatti oggetto della nuova contestazione non coincidano naturalisticamente con quelli già esaminati. Il reato di lottizzazione abusiva, a forma libera e progressivo nell’evento, è ontologicamente distinto dai reati edilizi di cui all’art. 44, lett. a) e b), d.P.R. n. 380/2001, richiedendo, per la sua configurazione, la verifica dell’incidenza sugli strumenti di pianificazione urbanistica e il pregiudizio alla potestà pubblica di programmazione del territorio. Ne consegue che la prosecuzione della condotta edificatoria in termini lottizzatori, in epoca successiva a quella accertata per i reati edilizi, integra un fatto storico diverso non coperto dal giudicato cautelare. Il provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca deve dare conto, sia pure concisamente, delle ragioni del periculum in mora, rapportate all’anticipazione dell’effetto ablativo.

Il Fatto

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Latina disponeva un nuovo sequestro preventivo finalizzato alla confisca su un’area di circa diciassettemila metri quadrati, comprensiva delle strutture sovrastanti, in relazione al reato di lottizzazione abusiva ipotizzato, tra gli altri, nei confronti del legale rappresentante della società proprietaria dell’area. Il provvedimento seguiva un precedente iter cautelare, avente ad oggetto distinti reati edilizi e paesaggistici, per i quali il sequestro era stato annullato dal tribunale del riesame, con successivo annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione. Il tribunale del riesame, adito nell’interesse delle società indagate, annullava però anche il nuovo sequestro, ritenendo integrata la preclusione del ne bis in idem rispetto ai fatti già giudicati in sede cautelare e rilevando, altresì, una carenza motivazionale in punto di periculum in mora.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione, nel ricorso proposto dal pubblico ministero, esclude che, nel caso di specie, operi la preclusione del ne bis in idem. Il principio, pur avendo valore fondante nell’ordinamento, postula l’identità del fatto naturalistico. Tale identità non emerge tra i fatti oggetto del primo sequestro, relativi a reati edilizi e paesaggistici realizzati sino al settembre 2023, e quelli per cui è stato disposto il secondo sequestro, concernente la lottizzazione abusiva, contestata in relazione a un periodo successivo, sino al gennaio 2024.

La Corte valorizza la natura del reato edilizio, qualificato come reato permanente, e quella della lottizzazione abusiva, reato a forma libera e progressivo nell’evento, per affermare che il divieto di un secondo giudizio riguarda la condotta delineata nell’imputazione e non anche la prosecuzione della stessa condotta o la sua ripresa in epoca successiva, trattandosi di fatto storico diverso, non coperto dal giudicato. Tale principio, già elaborato per la successione di contestazioni tra reati edilizi, è ritenuto estensibile all’ipotesi in cui alla contestazione di un reato edilizio segua quella di una lottizzazione abusiva che comprenda in sé i profili edificatori del primo, proseguendone la vicenda costruttiva in termini lottizzatori.

La Corte sottolinea, inoltre, l’autonomia ontologica della lottizzazione abusiva rispetto ai reati edilizi, evidenziando come l’illecito lottizzatorio incida sulla potestà pubblica di pianificazione urbanistica, mentre il reato edilizio si configura già per la mera assenza o difformità del titolo abilitativo. La verifica dell’incidenza sugli strumenti urbanistici costituisce un parametro essenziale del fatto penalmente rilevante, che distingue la lottizzazione dai reati edilizi in cui pure essa si articola, escludendo l’invocabilità dell’idem fattuale.

Quanto alla seconda ragione di annullamento, la Corte ritiene fondata la censura del ricorrente, ravvisando nella motivazione del giudice per le indagini preliminari un’adeguata illustrazione delle ragioni del periculum in mora, richiesta anche per il sequestro finalizzato alla confisca. Il provvedimento, soffermandosi sul notevole aumento del carico urbanistico e sulla possibilità di ulteriore lesione degli interessi tutelati in caso di libera disponibilità dei beni, risulta in linea con il principio per cui l’onere motivazionale è assolto quando il giudice illustri le ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, deteriorato o utilizzato.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio al tribunale di Latina per nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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