Lottizzazione cartolare abusiva e valutazione unitaria degli interventi (Cons. Stato n. 10458 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La lottizzazione abusiva cartolare, prevista dall’art. 30 del d.P.R. n. 380/2001, si configura in presenza di un’attività giuridica di frazionamento e cessione di terreni preordinata, in modo non equivoco, alla destinazione edificatoria, anche senza esecuzione di opere e a prescindere dalla conformità urbanistica dei singoli progetti. La fattispecie è a forma libera e a consumazione anticipata, sicché rileva la potenzialità di trasformazione del territorio e non il risultato edilizio. Il giudice non può procedere a una valutazione parcellizzata dei singoli interventi, ma deve accertare unitariamente il disegno lottizzatorio. L’accertata lottizzazione inibisce il rilascio del permesso di costruire e legittima l’ordinanza comunale di sospensione, atto vincolato.
Il Fatto
Il Comune di Diano Marina, con ordinanza n. 96 del 18 novembre 2022 adottata ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. n. 380/2001, disponeva la sospensione della lottizzazione a scopo edificatorio di terreni agricoli in località Gorleri e, con separati provvedimenti, negava il permesso di costruire per un fabbricato residenziale. L’iniziativa risaliva a un acquirente di porzioni di un più ampio compendio frazionato e ceduto, e si collegava al distinto progetto di una società immobiliare per quattro fabbricati sui terreni confermini.
Il TAR Liguria accoglieva il ricorso contro l’ordinanza e i dinieghi, ritenendo non configurabile la lottizzazione cartolare perché il progetto appariva rispettoso dell’indice edificatorio di zona e conforme alle previsioni del PUC. Il Comune proponeva appello; l’appellato resisteva e proponeva appello incidentale, riproponendo i motivi assorbiti.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato accoglie l’appello principale e riforma la sentenza. Il Collegio ricostruisce la lottizzazione abusiva cartolare come illecito a forma libera, progressivo nell’evento e di pericolo, in cui l’offesa al bene giuridico consiste nella potenzialità di una urbanizzazione non programmata. Richiamando la giurisprudenza amministrativa e penale, rileva che l’elencazione degli elementi indiziari non è tassativa e che è sufficiente uno solo di essi, purché emerga in modo inequivoco lo scopo edificatorio.
La Corte censura il metodo del primo giudice: il TAR ha esaminato i singoli progetti come se si trattasse di un semplice abuso edilizio, trascurando la visione d’insieme. I frazionamenti e le cessioni hanno consentito il reperimento degli indici edificatori e hanno reso possibile la presentazione dei progetti. Tale attività, anteriore agli atti di permuta e vendita, integra l’attività giuridica rilevante ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. n. 380/2001, a nulla rilevando che i lotti non fossero ancora edificati.
Quanto alla conformità urbanistica, il Collegio precisa che il progetto può dirsi conforme solo se approvabile nella consistenza e nella destinazione volute. Nella specie gli immobili progettati erano comuni villette residenziali, munite di cucina, camere e bagni, prive di connessione con la conduzione agraria del fondo, in violazione dell’art. 51 delle NTA del PUC. Mancavano inoltre i requisiti soggettivi di imprenditore agricolo e la convenzione prescritta dal comma 19, mai stipulata.
Irrilevante è anche l’autorizzazione paesaggistica invocata dall’appellato: le valutazioni paesaggistiche sono distinte da quelle urbanistiche ed edilizie e non sanano il difetto di autorizzazione a lottizzare. L’accertata lottizzazione rende legittimo il diniego del permesso di costruire, atto dovuto e vincolato.
L’appello incidentale è infondato: la disciplina del silenzio assenso non opera in presenza di vincolo paesaggistico e in difetto della documentazione prescritta. I motivi riproposti sono respinti, per la rilevanza oggettiva della lottizzazione, che prescinde dall’animus e dalla buona fede dei proprietari.
Nota della Redazione
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