Concessione di beni demaniali regionali e obbligo di procedura comparativa (TAR Puglia n. 1045 del 04.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La pubblica amministrazione che riceva più istanze di concessione in uso del medesimo bene demaniale regionale è tenuta ad applicare la procedura comparativa prevista dal Regolamento regionale n. 23/2011, senza poter qualificare diversamente le domande in ragione della natura, pubblica o privata, del richiedente. Il diverso inquadramento delle istanze impone un’istruttoria effettiva e una motivazione che dia conto dei dati e delle circostanze posti a fondamento della scelta. Ove tale percorso manchi, gli atti di assegnazione sono illegittimi per difetto di istruttoria e di motivazione, con conseguente annullamento, per invalidità derivata, dei provvedimenti e del contratto che su di essi si fondano, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti in sede di riesercizio del potere.
Il Fatto
La società ricorrente presenta in via telematica, nel 2019, istanza di concessione in uso di una casa cantoniera dismessa della linea ferroviaria Lecce-Gallipoli e di alcune particelle terreni contigue, riproponendo la richiesta nel 2021. Nel 2022 analoga istanza perviene alla Regione Puglia da un istituto scolastico, per il solo fabbricato.
L’amministrazione regionale pubblica sul BURP l’istanza dell’istituto scolastico, qualificandola ai sensi dell’art. 20 del Regolamento regionale n. 23/2011, e non quella anteriore della società, inquadrata invece nell’art. 5. Seguono la concessione a titolo gratuito e gli atti presupposti, tra cui una delibera di Giunta e un protocollo d’intesa. La società impugna la nota di riscontro e, con motivi aggiunti, il contratto e gli atti connessi, lamentando l’omessa comparazione delle domande.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni preliminari. Quella di tardività del ricorso sul silenzio è respinta: l’art. 31, comma 2, cod. proc. amm. consente di riproporre l’istanza e la nota del 2023 valeva come nuova domanda di concessione. Infondata è anche l’eccezione sul ricorso cumulativo, stante la connessione oggettiva e soggettiva tra domanda di annullamento e accertamento del silenzio.
Quanto ai motivi aggiunti, la società non è terza rispetto al procedimento, essendo contemplata negli atti come altro richiedente. La Regione avrebbe dovuto comunicarle individualmente i provvedimenti; la conoscenza è maturata solo con il deposito in giudizio del marzo 2024, sicché l’impugnazione è tempestiva.
Nel merito, il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 5 del Regolamento n. 23/2011 impone la pubblicazione dell’istanza e, in presenza di domande concorrenti, l’espletamento di una procedura ristretta di selezione. L’art. 22 estende il medesimo procedimento alle concessioni a canone agevolato, previa selezione delle domande che offrano maggiori garanzie di proficua utilizzazione del bene.
La Regione ha inquadrato l’istanza dell’istituto nell’art. 20, ma la domanda non contiene alcun riferimento a tale disposizione. Le note di riscontro non chiariscono l’iter logico seguito, limitandosi a richiamare la qualifica soggettiva dei richiedenti, mentre tanto i privati quanto i soggetti pubblici possono accedere alla procedura dell’art. 5. Il rende noto di pubblicazione richiama espressamente l’art. 5.
Il Collegio rileva ulteriori contraddizioni: l’amministrazione nega la concorrenzialità delle istanze, ma la nota del 2023 motiva la preferenza con la “preliminare selezione delle domande” propria dell’art. 22; non risulta alcun approfondimento istruttorio sulle caratteristiche delle domande; l’istanza della società era anteriore e comprendeva terreni ulteriori, sui quali persiste l’obbligo di provvedere. Gli atti sono pertanto annullati per difetto di istruttoria e di motivazione, assorbite le ulteriori censure, con salvezza del riesercizio del potere. L’annullamento travolge per invalidità derivata il contratto e gli atti impugnati con i motivi aggiunti. Spese compensate.
Nota della Redazione
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