Gravità indiziaria e valenza individualizzante della fonte anonima (Cass. pen. Sez. VI n. 3090 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall’art. 273 cod. proc. pen. consistono in elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che non valgono di per sé a provare oltre ogni dubbio la responsabilità, ma consentono di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando una qualificata probabilità di colpevolezza. Un indizio può dirsi grave quando è pertinente rispetto al fatto da provare, idoneo a esprimere un’elevata probabilità di derivazione del fatto ignoto da quello noto e dotato di elevato grado di capacità dimostrativa. Il mero riferimento descrittivo della fonte della notizia riservata, desunto dalle conversazioni intercettate, è privo di adeguata valenza individualizzante: non è sufficiente, a tal fine, l’appartenenza del soggetto al corpo di polizia né la sua frequentazione degli interlocutori.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente alla Guardia di Finanza, impugna per cassazione l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame ha rigettato l’appello avverso il provvedimento applicativo della misura interdittiva della sospensione dall’ufficio per la durata di dodici mesi, in relazione ai reati di cui agli artt. 326 e 416-bis.1 cod. pen.
La contestazione provvisoria riguarda la supposta rivelazione a terzi di informazioni riservate attinenti a un procedimento per associazione mafiosa. Con un unico motivo, sviluppato con motivi aggiunti, la difesa deduce il vizio di motivazione del giudizio di gravità indiziaria, lamentando che il Tribunale si sia limitato a confermare le argomentazioni dell’ordinanza genetica, senza confrontarsi con le doglianze relative alla mancata dimostrazione della conoscenza delle informazioni e della riconducibilità della delazione al ricorrente.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla nozione consolidata di gravi indizi di colpevolezza, richiamando la lezione delle Sezioni Unite n. 11 del 1995 e di Sez. 6 n. 26115 del 2020, secondo cui l’indizio è grave quando è pertinente al fatto da provare, idoneo a esprimere un’elevata probabilità di derivazione del fatto ignoto da quello noto e dotato di elevato grado di capacità dimostrativa.
Il Tribunale del riesame non si è attenuto a tali coordinate. Ha fondato il giudizio di gravità su elementi ambigui che, pur denotando l’opacità delle relazioni tra il ricorrente e gli altri soggetti coinvolti, non presentano adeguata valenza inferenziale rispetto al fatto oggetto di imputazione provvisoria. Al di là delle frequentazioni ammesse dallo stesso ricorrente, gli indizi valorizzati non rivelano, nei termini di qualificata probabilità, che la fonte delle informazioni riservate sia proprio il ricorrente.
Non è sufficiente il mero riferimento descrittivo della fonte desunto dalle conversazioni intercettate, individuata come “amico” di uno degli interlocutori: tale elemento, di per sé, è privo di valenza individualizzante. La motivazione appare poco persuasiva e frutto di un vero e proprio sillogismo: poiché il ricorrente appartiene alla Guardia di Finanza e frequentava uno dei soggetti coinvolti, deve necessariamente essere colui che ha rivelato le informazioni. Si tratta di un salto logico, poiché il ricorrente non apparteneva al reparto che procedeva all’indagine, non risulta dimostrato alcun contatto con i componenti del nucleo investito della stessa e l’unico contatto oggetto del servizio di osservazione attiene a un incontro con colleghi di altra sede.
La lacuna non è colmabile con le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, trattandosi di dichiarazioni de relato riferite ad altro procedimento, utilizzate senza il rispetto dei canoni di valutazione elaborati dalla giurisprudenza in tema di attendibilità intrinseca della fonte e di riscontri estrinseci individualizzanti, secondo il richiamo alle Sezioni Unite n. 36267 del 2006. Il provvedimento è quindi annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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