Inammissibile il ricorso per valutazione di merito della responsabilità e della pena (Cass. pen. Sez. 7 n. 12478 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga censure in ordine alla responsabilità già vagliate e motivatamente disattese dal giudice di merito, senza dedurre specifici vizi di legittimità. In tema di trattamento sanzionatorio, una motivazione specifica e dettagliata sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen. si richiede solo quando la pena sia prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media; la scelta di una pena in misura media o prossima al minimo è insindacabile in cassazione. La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che aveva confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Foggia ai sensi dell’art. 442 cod. proc. pen., per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, per aver detenuto nella propria abitazione sostanza stupefacente del tipo marijuana e cocaina. Il giudice di secondo grado aveva altresì riconosciuto la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha scrutinato i motivi di ricorso, incentrati sulla dedotta insufficienza della motivazione in merito alla ritenuta responsabilità della ricorrente, alla luce delle dichiarazioni del coimputato che aveva rivendicato l’esclusiva proprietà dello stupefacente. I giudici di legittimità hanno rilevato che tale censura non era proponibile in sede di legittimità, in quanto riproduttiva di profili già adeguatamente valutati e disattesi dal giudice di merito con argomenti corretti in fatto e in diritto.

Con specifico riferimento alle dichiarazioni del coimputato, la Corte ha osservato come il giudice di appello avesse congruamente spiegato le ragioni per cui, nel caso di specie, non potesse configurarsi una mera connivenza, escludendo l’attendibilità della versione resa a discarico dell’imputata.

In relazione al secondo motivo, concernente il trattamento sanzionatorio, la Corte ne ha rilevato l’inammissibilità, trattandosi di mera riproposizione di censure già ampiamente esaminate. La motivazione della Corte territoriale era logica e coerente, avendo dato atto della recidiva e della diversità dello stupefacente, nonché della scarsa efficacia dissuasiva delle precedenti condanne.

La Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui una specifica e dettagliata motivazione sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen. è necessaria solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o superiore alla media, richiamando i precedenti giurisprudenziali in tal senso. Nel caso di specie, la pena era stata determinata al di sotto della metà del massimo edittale, con motivazione non censurabile in sede di legittimità.

La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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