Il giudice contabile può sindacare l’indebita percezione di incentivi senza attendere i controlli del GSE (Cass. civ. Sez. Un. n. 12274 del 01.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di danno erariale, la giurisdizione della Corte dei conti non è pregiudicata dall’esistenza di poteri di controllo e di valutazione tecnico-discrezionale attribuiti dalla legge a un ente pubblico erogatore, come il GSE, la cui attività è autonoma e non interferente con l’accertamento della responsabilità contabile. L’esercizio di tali poteri non integra, quindi, una questione pregiudiziale rispetto al giudizio di responsabilità. Il sindacato del giudice contabile sull’indebita percezione di contributi pubblici non configura un’invasione della sfera riservata alla pubblica amministrazione, né uno sconfinamento nell’attività del legislatore quando si risolve in un’attività di mera interpretazione della norma, ancorché erronea o anomala. Ai fini della giurisdizione contabile è irrilevante la qualifica formale del soggetto agente, potendo configurarsi un rapporto di servizio anche con il dirigente di una società privata non partecipata dalla pubblica amministrazione, qualora questi, per il ruolo rivestito e l’autonomia decisionale, abbia inciso sul corretto utilizzo di fondi pubblici, realizzando un danno per l’erario. L’accertamento del giudice contabile è autonomo rispetto agli esiti del processo penale.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti aveva citato in giudizio la società, i suoi amministratori di diritto e di fatto, e un dirigente, contestando un danno erariale per l’indebita percezione di incentivi pubblici erogati dal GSE per la produzione di energia da biomasse. Era stato accertato un sistema fraudolento di falsificazione della documentazione di trasporto per ottenere un coefficiente premiale (K=1,8) superiore a quello base (K=1,3). Il giudice di primo grado aveva condannato i convenuti, in solido tra loro, al pagamento di una somma, riducendo l’addebito; la sentenza d’appello, oggetto di ricorso, aveva confermato la decisione, qualificando il dirigente come amministratore di fatto e riconoscendogli una responsabilità solo sussidiaria rispetto a quella degli amministratori formali, nonostante l’assoluzione in sede penale per insussistenza dei fatti.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite, riuniti i ricorsi, hanno esaminato congiuntamente i motivi relativi all’eccesso di potere giurisdizionale, censurando la sentenza impugnata per aver invaso la sfera di discrezionalità tecnica riservata al GSE dall’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011, senza attendere le sue valutazioni. La Corte ha rigettato la censura, affermando che i poteri di controllo dell’ente erogatore sono autonomi e finalizzati a eventuali provvedimenti di decadenza o revoca, non costituendo un antecedente logico-giuridico per l’accertamento del danno erariale. Il giudice contabile ha il potere-dovere di verificare la sussistenza dei presupposti per la legittima percezione di finanziamenti pubblici, esercitando un sindacato che non travalica i limiti esterni della propria giurisdizione.
Quanto alla denunciata violazione della sfera riservata al legislatore, per l’asserita creazione di una norma da parte del giudice contabile che avrebbe configurato una responsabilità oggettiva degli amministratori, la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile. Ha ribadito che l’eccesso di potere giurisdizionale è configurabile solo in caso di invasione della sfera legislativa o di negazione della giurisdizione (arretramento), e non in presenza di una mera interpretazione, sia pure erronea o anomala, della norma, la quale integra al più un error in iudicando o un error in procedendo. Nel caso di specie, la lettura della sentenza impugnata dimostra che il giudice contabile ha svolto un’analitica valutazione delle prove della consapevolezza degli amministratori, non limitandosi a desumerla dal loro ruolo.
Infine, la Corte ha rigettato il motivo con cui si contestava la giurisdizione contabile nei confronti del dirigente di una società privata, non partecipata dalla pubblica amministrazione, per assenza di un rapporto di servizio. Richiamando la giurisprudenza costante delle Sezioni Unite, ha affermato che il baricentro per discriminare la giurisdizione si è spostato dalla qualità del soggetto alla natura del danno e agli scopi perseguiti. Il rapporto di servizio può configurarsi anche con un privato che, disponendo di fondi pubblici o ponendo in essere i presupposti per la loro illegittima percezione, abbia frustrato lo scopo perseguito dalla pubblica amministrazione. Tale principio si applica sia ai legali rappresentanti di società private percettrici di contributi, sia a chi, come il dirigente, abbia un ruolo operativo e apicale con autonomia decisionale nella gestione del finanziamento, ancorché qualificato come amministratore di fatto dal giudice contabile. La Corte ha infine chiarito che il giudizio contabile, volto alla tutela dell’interesse pubblico al buon andamento della pubblica amministrazione, non viola il ne bis in idem rispetto a eventuali giudizi civili promossi per i medesimi fatti.
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Nota della Redazione
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