Limiti del ricorso per cassazione avverso la sospensione della vendita fallimentare pre-aggiudicazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 575 del 10.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. può essere proposto nei confronti del decreto con il quale il tribunale, in sede di reclamo ex art. 26 l.fall., abbia disposto la sospensione, a norma dell’art. 108, comma 1, l.fall., delle operazioni di vendita solo se pronunciato dopo l’aggiudicazione definitiva del bene. Prima dell’aggiudicazione, il provvedimento di sospensione non incide in via definitiva sui diritti contrapposti dei soggetti coinvolti nella procedura, che conservano la possibilità di partecipare alle successive fasi di liquidazione. Ne consegue che, in tale fase, il decreto difetta dei caratteri della decisorietà e della definitività, requisiti indispensabili per l’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione.

Il Fatto

Il Fallimento di una società aveva indetto una procedura competitiva per la cessione pro soluto di propri crediti, fissando un termine per la presentazione delle offerte. Una società aveva presentato un’offerta, ma era risultata aggiudicataria una concorrente con un’offerta più alta, sebbene registrata in entrata pochi secondi dopo il termine fissato dal bando. La società non aggiudicataria aveva proposto un’offerta in aumento, ex art. 107, comma 4, l.fall., a seguito della quale il curatore aveva sospeso l’aggiudicazione.

Era seguito un reclamo ex art. 36 l.fall. avverso l’atto di aggiudicazione, un altro reclamo della concorrente avverso la sospensione e l’istanza del curatore per l’indizione di una nuova gara. Il giudice delegato, con decreto del 24/4/2020, aveva disposto la sospensione della procedura di vendita ai sensi dell’art. 108, comma 1, l.fall., autorizzando una nuova vendita competitiva. Il tribunale, adito con reclamo ex art. 26 l.fall., aveva rigettato l’istanza di revoca. La società istante aveva quindi proposto ricorso per cassazione, mentre il Fallimento aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto dei caratteri della decisorietà e della definitività del provvedimento impugnato.

La Motivazione della Corte

La S.C. ha preliminarmente richiamato il principio per cui il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. postula che il provvedimento impugnato sia congiuntamente dotato dei caratteri della decisorietà e della definitività. La decisorietà attiene al contenuto ed esprime l’idoneità della pronuncia al giudicato sostanziale, essendo resa su un diritto soggettivo; la definitività ha natura funzionale e riguarda l’attitudine del provvedimento al giudicato formale, ossia la sua irrevocabilità e immodificabilità da parte del giudice che lo ha emanato.

La Corte ha precisato che tali caratteri non sono esclusivi della giurisdizione contenziosa e che il modello camerale è stato variamente impiegato anche per la tutela di diritti. Il concetto di decisorietà va raffinato per essere coerente con il modello processuale prescelto. La garanzia costituzionale mira a contrastare il pericolo di applicazioni non uniformi della legge tramite provvedimenti che riconoscano o attribuiscano un diritto soggettivo oggetto di contestazione. Nei diversi casi in cui il diritto risulti contestato nel contraddittorio delle parti, il provvedimento, anche se reso all’esito di un processo camerale, assume funzione contenziosa.

La S.C. ha quindi verificato se il decreto di sospensione della vendita, anteriore all’aggiudicazione, possieda i requisiti della decisorietà e della definitività. Ha osservato che il provvedimento che dispone la sospensione dopo l’aggiudicazione assume la natura di una vera e propria revoca dell’aggiudicazione stessa, incidendo in modo definitivo sulla situazione giuridica tutelata dell’aggiudicatario. In tale ipotesi, la giurisprudenza di legittimità non dubita dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, poiché la sospensione lede il diritto dell’aggiudicatario al trasferimento del bene.

Al contrario, quando la sospensione è disposta prima dell’aggiudicazione definitiva, il provvedimento non è destinato a decidere, in via definitiva, sui diritti contrapposti dei soggetti coinvolti. Il debitore conserva la proprietà del bene, i creditori concorrenti conservano la possibilità di una migliore soddisfazione e i terzi offerenti conservano la piena possibilità di partecipare alle successive operazioni di liquidazione. In tale fase, manca l’attitudine del provvedimento a stabilizzare gli effetti sulla situazione giuridica tutelata, con la conseguenza che il decreto difetta della natura decisoria e definitiva necessaria per accedere al sindacato di legittimità. Nel caso di specie, non essendo intervenuta l’aggiudicazione definitiva, il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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