La Sezione Veneto dichiara irregolare il conto giudiziale per la parifica tardiva, escludendo l’imputabilità dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 209 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La parificazione del conto giudiziale costituisce attività propedeutica e antecedente logico-contabile rispetto alla sua approvazione, la quale deve precedere o accompagnare l’approvazione del bilancio di esercizio secondo lo schema tipico dell’art. 139 c.g.c. L’inversione di tale sequenza, con l’approvazione del bilancio anteriore alla parifica e all’approvazione del conto, integra un’irregolarità oggettiva del conto, non sanabile da circostanze eccezionali che pure escludono l’imputabilità all’agente contabile. Le spese sostenute tramite il fondo economale, sebbene non tipizzate in modo rigoroso dal regolamento aziendale, non inficiano la regolarità del conto quando siano di esiguità rilevante, abbiano arrecato utilità all’ente e risultino funzionali a esigenze indifferibili. La mancata trasmissione della relazione dell’organo interno di controllo costituisce irregolarità riferibile all’Amministrazione, non all’agente contabile.
Il Fatto
Il giudizio concerneva il conto giudiziale reso dall’agente contabile del fondo economale dell’Azienda Ospedale Università Padova per l’esercizio 2019. Il Magistrato istruttore rilevava tre profili di criticità: il ritardo nella presentazione del conto e la sua parifica e approvazione successive all’approvazione del bilancio di esercizio; alcune spese non immediatamente riconducibili alle categorie tipizzate dal regolamento aziendale; l’assenza della relazione dell’organo di controllo interno.
L’agente contabile e l’Azienda hanno eccepito che la prassi applicativa delle Istruzioni Operative di Azienda Zero non prevedeva la relazione quale documento autonomo, adducendo poi il contesto emergenziale da Covid-19 e l’assenza per malattia dell’agente quale causa del ritardo. Nel merito, hanno illustrato analiticamente la riconducibilità delle singole spese alle categorie regolamentari, chiedendo la declaratoria di regolarità del conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto l’anomalia procedimentale idonea a fondare la declaratoria di irregolarità del conto, poiché la parificazione deve logicamente precedere l’approvazione del conto e quest’ultima deve precedere o accompagnare l’approvazione del bilancio di esercizio, secondo lo schema tipico dell’art. 139 c.g.c. Nel caso di specie, la sequenza risultava invertita: il bilancio era stato approvato prima della parifica e dell’approvazione del conto, sicché il dato contabile non aveva ricevuto il preventivo vaglio di regolarità.
La Sezione ha riconosciuto che il carico eccezionale di attività amministrative derivante dall’emergenza Covid-19 e le assenze per malattia spiegano lo sfasamento temporale ed escludono l’imputabilità all’agente contabile. Tali circostanze, tuttavia, non sono idonee a sanare l’anomalia procedimentale considerata, che integra un elemento oggettivo di irregolarità del conto.
Quanto alle spese contestate, il Collegio ne ha ammesso la legittimità in forza di una interpretazione estensiva delle categorie regolamentari, riconducendole alle voci delle piccole spese urgenti e indifferibili, dei valori bollati, del materiale tecnico urgente su piazza e della cancelleria urgente. In ogni caso, le spese non avrebbero inciso sulla regolarità del conto per l’esiguità degli importi e per l’utilità arrecata all’ente, trattandosi di esborsi funzionali a esigenze sanitarie e amministrative indifferibili.
La mancata trasmissione della relazione dell’organo interno di controllo, prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c., ha infine costituito un’irregolarità non riferibile all’agente contabile ma all’Amministrazione, la quale dovrà provvedere per il futuro a tale adempimento obbligatorio. Non risultando alcun ammanco, il conto è stato dichiarato irregolare senza statuizioni di condanna, con nulla per le spese.
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Nota della Redazione
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