Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale sulle spese (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 331 del 20.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi al giudice. Può residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice risolve secondo il criterio della soccombenza virtuale. Quando invece la sopravvenienza è allegata da una sola parte e l’altra non vi aderisce, non può pronunciarsi la cessazione: ove il fatto abbia soddisfatto il diritto azionato, il giudice valuta l’interesse ad agire e può dichiarare l’esistenza del diritto con sopravvenuto difetto di interesse per i profili non soddisfatti.
Il Fatto
La ricorrente chiedeva il riconoscimento della pensione di vecchiaia con il sistema di calcolo contributivo di cui alla legge n. 335/1995, a decorrere dal 01.10.2016, con condanna dell’INPS al pagamento dei ratei, degli interessi e della rivalutazione. Sosteneva di possedere i requisiti: età anagrafica di 72 anni alla domanda, anzianità assicurativa superiore a cinque anni e primo contributo risalente al 25.09.2000.
L’INPS, costituendosi, eccepiva che la prestazione è liquidata a domanda e non poteva avere decorrenza anteriore al 10.10.2018, contestava la prova della domanda e dubitava del requisito contributivo. Dopo un rinvio per verifiche amministrative, l’Istituto riesaminava la posizione e accoglieva la domanda con determina del 16.04.2024, provvedendo al pagamento degli arretrati in data 24.05.2024. All’udienza del 12.06.2024 la ricorrente aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dall’INPS, chiedendo la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico richiama il principio secondo cui la cessazione della materia del contendere ricorre quando risulti acquisito agli atti che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e non vi è più necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto. Ciò accade quando sopravvengano fatti idonei a determinare il venir meno delle ragioni di contrasto e, con esse, dell’interesse al ricorso.
La Corte richiama il precedente Cass. civ. Sez. II n. 21757 del 2021, che a sua volta cita Cass. n. 19845/2019 e Cass. n. 26299/2018. Da tali pronunce si evince che la cessazione presuppone l’accordo delle parti sul mutamento sopravvenuto, potendo residuare un contrasto solo sulle spese, da risolvere secondo la soccombenza virtuale.
Diversa è l’ipotesi in cui la sopravvenienza sia allegata da una sola parte senza adesione dell’altra: in tal caso il giudice non pronuncia la cessazione, ma valuta l’interesse ad agire. Ove il fatto abbia soddisfatto la pretesa, può dichiarare l’esistenza del diritto azionato e il sopravvenuto difetto di interesse per i profili non soddisfatti, in ragione dell’avvenuto soddisfacimento della pretesa.
Nel caso concreto, la ricorrente ha espressamente aderito alla richiesta dell’INPS, essendo intervenuto il pagamento degli arretrati. Sussistono quindi i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Quanto alle spese, il giudice le liquida in euro 500,00 a carico dell’INPS, seguendo la soccombenza e disponendone la distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Nota della Redazione
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