Magistrato onorario lavoratore per l’Unione: tutele senza equiparazione al togato (Cons. Stato n. 6436 del 07.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il magistrato onorario che svolga prestazioni reali ed effettive, non marginali, dietro compenso e inserite stabilmente nell’organizzazione giudiziaria rientra nella nozione autonoma di lavoratore a tempo determinato propria del diritto dell’Unione europea. Le differenze ordinamentali rispetto al magistrato professionale non giustificano l’esclusione generalizzata dalle tutele lavoristiche, ma impongono di verificare la comparabilità in relazione alle singole condizioni di impiego, ai sensi della clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Ne derivano il diritto alle ferie retribuite, al trattamento di fine rapporto e alla regolarizzazione previdenziale, con esclusione della piena equiparazione economica e di carriera. L’abusiva reiterazione degli incarichi integra un illecito sanzionato mediante indennità risarcitoria effettiva e dissuasiva ai sensi della clausola 5.
Il Fatto
Il ricorrente, già giudice di pace presso un ufficio giudiziario, ha chiesto l’accertamento della natura subordinata del rapporto con il Ministero della giustizia, il riconoscimento dello status di pubblico dipendente, le differenze retributive rispetto al magistrato ordinario, la ricostruzione previdenziale e il risarcimento per abusiva reiterazione degli incarichi.
Il TAR Lazio ha respinto in parte e dichiarato in parte inammissibile il ricorso, escludendo la comparabilità tra magistratura onoraria e professionale e applicando la sanzione per il superamento dei limiti dimensionali dell’atto. L’appellante ha censurato tale impostazione, richiamando la nozione unionale di lavoratore. Il Consiglio di Stato ha parzialmente riformato la pronuncia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio distingue la questione dello status ordinamentale complessivo da quella delle singole tutele lavoristiche di derivazione europea. La piena assimilazione al magistrato professionale resta esclusa, ma tale differenza non può fondare il rigetto indistinto di ogni pretesa. La qualificazione del rapporto va condotta sulle modalità concrete dell’attività, non sul nomen iuris di incarico onorario.
Quanto all’ammissibilità, il Collegio respinge le eccezioni di novità delle domande. Il richiamo agli artt. 2094 e 2126 cod. civ. e alla nozione unionale non introduce un nuovo fatto costitutivo, ma specifica la qualificazione giuridica del medesimo rapporto. Parimenti infondate sono le eccezioni di difetto di allegazione e di prescrizione: quest’ultima è esclusa poiché l’art. 2935 c.c. non opera quando il consolidato diritto vivente rendeva giuridicamente impraticabile la pretesa, impedimento cessato con la pronuncia della Corte di giustizia del 16 luglio 2020, C-658/18.
La legittimazione passiva del CSM è confermata per le domande di accertamento ordinamentale, ma le condanne patrimoniali e contributive gravano sul Ministero della giustizia e, per la regolarizzazione, sull’INPS. Il CSM resta estraneo alla titolarità di tali obbligazioni.
Nel merito, l’attività svolta dal ricorrente — continuativa dal 22 ottobre 2002, inserita nei ruoli tabellari, con funzioni di coordinamento e compensi non simbolici — integra la nozione unionale di lavoratore. Il tirocinio non retribuito resta invece fase formativa, priva dei requisiti richiesti. Il riconoscimento non comporta l’attribuzione del trattamento del magistrato togato, ma abilita le tutele comparabili: ferie retribuite, trattamento di fine rapporto e contribuzione, con parametro tecnico nella classe stipendiale HH03 e applicazione del pro rata temporis.
Sull’abuso, il rapporto protrattosi per oltre diciotto anni senza misure preventive o sanzionatorie integra la violazione della clausola 5. Esclusa la stabilizzazione, il Collegio liquida l’indennità in quattordici mensilità. Rigettate le domande inibitorie, di danno non patrimoniale e di pubblicazione. Il rinvio pregiudiziale è escluso, trattandosi di acte éclairé. Riformata, infine, la condanna ex art. 13-ter, comma 5, dell’Allegato II al c.p.a., non proporzionata alla complessità della controversia.
Nota della Redazione
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