Acquisizione al patrimonio comunale e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Abruzzo n. 543 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La controversia che non riguarda in via diretta la legittimità di un provvedimento amministrativo ma la proprietà di un bene pubblico appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non a quella del giudice amministrativo. Ne consegue che, ove la domanda abbia ad oggetto l’accertamento del diritto di proprietà su terreni e fabbricati acquisiti al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 58 del d.l. n. 112/2008, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nei limiti e termini di cui all’art. 11 cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente impugnava, chiedendone la sospensione, la deliberazione con cui il Consiglio comunale aveva disposto l’acquisizione al patrimonio comunale di terreni e di un fabbricato di sua proprietà, ai sensi dell’art. 58 del d.l. n. 112/2008, pubblicata sull’albo pretorio. La ricorrente chiedeva l’annullamento della deliberazione nella parte in cui disponeva l’acquisizione dei beni, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
Il Comune si costituiva in giudizio per resistere al ricorso, mentre la controinteressata non si costituiva. Alla camera di consiglio, le parti venivano sentite ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm..
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la controversia non riguarda in via diretta la legittimità di un provvedimento amministrativo, bensì la proprietà di un bene pubblico. La questione sottesa alla domanda atteneva, infatti, all’accertamento del diritto dominicale sui beni oggetto dell’acquisizione, trattandosi di verificare se gli stessi fossero o meno di proprietà della ricorrente.
Il Tribunale ha richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 62 del 2014 e dall’ordinanza n. 6493 del 2012, secondo cui le controversie in materia di proprietà di beni pubblici appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. Ha altresì richiamato la conforme giurisprudenza del TAR Salerno, sentenza n. 2063 del 2024, pure citata nel provvedimento.
In applicazione di tale principio, il Collegio ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, precisando che il giudizio potrà essere riassunto nei limiti e termini di cui all’art. 11 cod. proc. amm.
Quanto alle spese, il Tribunale le ha compensate in ragione della pronuncia in rito, disponendo che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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