Concessione illuminazione votiva: il PEF non deve garantire l’utile d’impresa (TAR Puglia n. 111 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella fase cautelare, l’istruttoria sommaria propria del giudizio incidentale non deve accertare la fondatezza nel merito delle censure, ma solo la sussistenza di elementi chiaramente e immediatamente apprezzabili a supporto delle tesi del ricorrente. Non integra il requisito del fumus boni iuris la mera allegazione di un’assoluta impossibilità di presentare un’offerta, allorché non risultino macroscopici elementi di inadeguatezza del Piano Economico Finanziario predisposto dall’Amministrazione. La valutazione di congruità del P.E.F. di una concessione non può essere sindacata in via cautelare sulla base di mere congetture circa la redditività attesa, soprattutto quando l’Amministrazione abbia proceduto a una rettifica e riapprovazione degli atti di gara, con proroga dei termini di scadenza, che amplia il termine per la presentazione delle offerte. La verifica dell’equilibrio economico-finanziario del piano, quale allegato della documentazione di gara, richiede una valutazione di merito che non può essere anticipata in sede di incidente cautelare.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione, il bando e gli atti della procedura aperta per l’affidamento in concessione mista di servizi e lavori relativa alla gestione del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali di Bari e delle ex frazioni. La contestazione riguardava, in particolare, la documentazione posta a base di gara e, segnatamente, il Piano Economico Finanziario di massima e i documenti tecnici allegati. Con motivi aggiunti, la società ha successivamente esteso l’impugnazione alla determinazione dirigenziale di riapprovazione dei documenti di gara a seguito delle modifiche apportate, deducendo l’inadeguatezza del P.E.F. e la conseguente impossibilità di formulare un’offerta economicamente sostenibile.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha esaminato l’istanza cautelare alla luce del parametro dell’art. 55 cod. proc. amm., verificando la sussistenza del requisito del fumus boni iuris. Il Collegio ha rilevato che, sotto tale profilo, non emergono in modo chiaro e immediato elementi apprezzabili a sostegno delle tesi della ricorrente. In particolare, pur considerando le sopravvenute modifiche agli atti di gara, non risultano sussistere macroscopici elementi di inadeguatezza del P.E.F. predisposto dall’Amministrazione comunale.

La valutazione del Tribunale si è concentrata sulla circostanza che la società ricorrente non ha dimostrato la correlata assoluta impossibilità di presentare un’offerta. Il P.E.F. di una concessione, quale documento posto a base di gara, è soggetto a una valutazione di congruità che non può essere compiuta in via sommaria, ma richiede un accertamento pieno, proprio del giudizio di merito. L’assenza di elementi macroscopici di inadeguatezza del piano, unita alla mancata dimostrazione dell’impossibilità di formulare un’offerta, ha indotto il Collegio a ritenere insussistente il presupposto cautelare.

Il Tribunale ha inoltre valorizzato la circostanza che l’Amministrazione, con la determinazione dirigenziale del 18 febbraio 2026, ha riapprovato i documenti di gara rettificati e ha disposto la proroga dei termini di scadenza. Tale elemento ha contribuito a escludere la configurabilità di un pregiudizio grave e irreparabile in capo alla ricorrente, che ha avuto la possibilità di prendere visione degli atti rettificati e di presentare offerta nei termini prorogati. La natura e la peculiarità della controversia hanno infine giustificato la compensazione delle spese della fase cautelare, per gravi ed eccezionali ragioni di equità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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