Vendita gas ed energia elettrica come servizio di interesse generale nel TUSP (TAR Lombardia n. 2474 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La vendita di gas naturale ed energia elettrica nel mercato libero integra un servizio di interesse generale ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 175/2016, rientrando nella nozione di servizio di interesse economico generale di cui all’art. 2, comma 1, lett. i), TUSP, in particolare in quanto oggetto di regolazione da parte di Autorità indipendenti. La qualificazione dell’attività come strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente appartiene al merito amministrativo e non è sindacabile, salvo eccesso di potere. La delibera consiliare di revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 TUSP è atto autonomamente lesivo e non meramente confermativo rispetto a quella dell’anno precedente, poiché rinnova la valutazione dell’interesse pubblico.
Il Fatto
Una società titolare del 30% del capitale di una società mista del settore energetico impugnava la delibera con cui il Comune aveva confermato, in sede di revisione periodica delle partecipazioni, il mantenimento della propria quota. La società agiva nella qualità di socio di minoranza, avendo interesse alla dismissione della partecipazione pubblica e all’acquisto delle azioni.
Il Comune, dopo aver inizialmente deliberato nel 2017 la dismissione della quota, aveva poi optato per il mantenimento, anche in ragione delle sopravvenute proroghe legislative di cui ai commi 5-bis e 5-ter dell’art. 24 TUSP. Nel corso del giudizio il Comune adottava una nuova delibera di revisione periodica, impugnata con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità per acquiescenza. La delibera impugnata con i motivi aggiunti non è atto meramente confermativo di quella adottata l’anno precedente. L’art. 20 TUSP impone di rinnovare annualmente la decisione sulle partecipazioni, con efficacia coincidente con l’anno di riferimento. Ogni nuovo atto ricognitivo reitera la lesione della posizione del soggetto interessato alla dismissione, secondo il principio già affermato dal Consiglio di Stato n. 3880 del 2023.
Nel merito, la questione centrale riguardava la riconducibilità dell’attività di vendita di gas ed energia elettrica ai servizi di interesse generale. Il Collegio ha scomposto l’esame nei due vincoli dell’art. 4 TUSP. Quanto al vincolo di scopo, spetta al Comune la ricognizione dei bisogni della collettività e la scelta delle modalità di soddisfazione. La valutazione sulla stretta necessità dell’attività rispetto alle finalità istituzionali appartiene al merito amministrativo e non è sindacabile, se non per eccesso di potere.
Quanto al vincolo di attività, la definizione di servizio di interesse generale ex art. 2, comma 1, lett. h) e i), TUSP è ambigua sul punto. Il Collegio ha quindi fatto ricorso al criterio dell’intenzione del legislatore. Ha valorizzato l’Intesa in sede di Conferenza unificata e la Relazione illustrativa al decreto correttivo, da cui emerge la volontà di includere nella nozione anche i servizi regolati dalle Autorità indipendenti. Poiché la vendita di gas ed energia è regolata da ARERA, essa rientra tra i servizi di interesse generale.
Il Collegio ha richiamato il Cons. Stato n. 578 del 2019, secondo cui il servizio di interesse economico generale è erogabile mediante società a partecipazione pubblica, restando distinto lo scopo dell’ente dal lucro societario. Rileva il fine pubblico dell’impresa. La circostanza che il bacino di utenza abbia portata nazionale non recide il vincolo di scopo, poiché la società serve anche utenti residenti nel territorio comunale.
Rigettate le censure sul capo motivazionale fondato sul servizio di interesse generale, il Collegio ha dichiarato assorbite le doglianze sui restanti capi, trattandosi di atto plurimotivato. Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; i motivi aggiunti sono stati respinti. Spese compensate.
Nota della Redazione
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